Contrattazione

Distribuzione, anche in Germania il concessionario ha (quasi) sempre diritto all’indennità di fine rapporto

di Robert Budde e Alessandro Limatola

Con sentenza del 25 febbraio 2016 (R.G. n.: VII ZR 102/15) la Corte suprema tedesca (Cst) ha messo fine a decenni di discussione sulla possibilità di escludere il diritto all'indennità di fine rapporto spettante ai concessionari nei contratti di distribuzione internazionali. Nel caso in cui un contratto di distribuzione sia regolato dalla legge tedesca e ricorrano le condizioni per l'applicazione in via analogica dell'articolo 89 b del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch, in sigla: Hgb), con conseguente diritto in capo al concessionario, al pari dell'agente, di chiedere, di regola, il pagamento di un'indennità di fine rapporto, detto diritto all'indennità di fine rapporto non si può quindi escludere in via anticipata se il concessionario svolge la propria attività in uno Stato (diverso dalla Germania) membro dell'Unione europea (Ue) ovvero in uno Stato (diverso dalla Germania) aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (See).

Per poter comprendere l'ampia portata della richiamata decisione, la quale riveste una grandissima importanza anche per i distributori italiani che lavorano per produttori e fornitori tedeschi, è necessario tenere conto delle norme giuridiche sull'inderogabilità del diritto all'indennità di fine rapporto spettante ad agenti e concessionari ai sensi del diritto tedesco.

Com'è noto, la normativa in materia di contratto di agenzia negli Stati membri Ue è stata in gran parte uniformata dalla Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (in seguito ”Direttiva”).

L'articolo 17 della Direttiva prevede che gli Stati membri debbano prendere “le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità”.

Ai sensi dell'articolo 19 della richiamata Direttiva “le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale”.
Il legislatore tedesco ha disciplinato il diritto all'indennità di fine rapporto spettante all'agente all'articolo 89 b Hgb. Ai sensi dell'articolo 89 b, comma 4 Hgb, il diritto all'indennità di fine rapporto spettante all'agente non si può escludere in via anticipata, vale a dire prima del termine del contratto.

L'art. 92 c Hgb, nella sua versione originale, prevedeva un'eccezione alla suddetta inderogabilità per gli agenti che, ai sensi del contratto, svolgevano la loro attività al di fuori della Germania. In tal caso, le parti potevano derogare a tutte le disposizioni della normativa in materia di contratto di agenzia, anche alle norme inderogabili.

In tal modo, inizialmente era possibile escludere, ad esempio, il diritto all'indennità di fine rapporto spettante a un agente che lavorava in Italia per un preponente tedesco se le parti avevano convenuto l'applicabilità del diritto tedesco al rapporto contrattuale. Il legislatore tedesco aveva introdotto il disposto dell'art. 92 c Hgb già nel 1953, quindi molto prima rispetto alla succitata Direttiva comunitaria.

Nel corso del processo di armonizzazione della legislazione tedesca a quanto previsto dalla Direttiva di cui sopra, nel 1989 si è provveduto a modificare il disposto dell'art. 92 c Hgb. Alla luce delle modifiche apportate era quindi necessario che l'agente operasse al di fuori della Comunità europea per poter escludere le norme imperative in materia di contratto di agenzia e quindi anche il diritto all'indennità di fine rapporto spettante all'agente ex articolo 89 b Hgb.

Nel 1993 è stato nuovamente modificato il disposto dell'articolo 92 c HGB, estendendo l'inderogabilità delle norme imperative ai Paesi See. Da allora in un contratto di agenzia retto dal diritto tedesco il diritto all'indennità di fine rapporto si può escludere in via anticipata solo se l'agente svolge la propria attività al di fuori della Ue o dei Paesi See, ma non se l'agente opera semplicemente al di fuori della Germania, ma all'interno della Ue o del See.

Per molti anni si è discusso se quanto su esposto andasse applicato anche al diritto all'indennità di fine rapporto spettante al concessionario. A differenza di quanto previsto da tanti altri ordinamenti giuridici europei, secondo il diritto tedesco anche il concessionario, al ricorrere di determinate condizioni, può chiedere il pagamento di un'indennità al termine del rapporto contrattuale, cosa, questa, non espressamente regolata dalla legge. Infatti, nella sentenza dell'11 dicembre 1958, la Corte suprema tedesca aveva deciso che, al ricorrere di determinate circostanze, la normativa in materia di contratto di agenzia e, quindi, anche il disposto dell'articolo 89 b Hgb sul diritto all'indennità di fine rapporto siano applicabili in via analogica al concessionario.

Dalla pronuncia della suddetta decisione, la giurisprudenza costante ritiene che il concessionario al termine del contratto possa chiedere il pagamento di un'indennità al ricorrere di due condizioni: in primo luogo, il concessionario deve essere integrato nell'organizzazione commerciale del fornitore in maniera tale da dover svolgere, in termini economici e in misura considerevole, funzioni analoghe a quelle dell'agente; in secondo luogo, il concessionario deve essere contrattualmente obbligato a trasferire al fornitore i propri clienti durante o al termine del contratto, ovvero a rivelarglieli in maniera tale che il preponente possa sfruttare facilmente e subito i vantaggi derivanti da questa clientela.
L'applicazione in via analogica dell'articolo 89 b Hgb ai concessionari ricomprende anche il comma 4 di tale articolo di legge, con conseguente inderogabilità del diritto all'indennità di fine rapporto spettante al distributore.

Nella versione originale dell'articolo 92 c HGB si poteva escludere senza problemi nel relativo contratto il diritto all'indennità di fine rapporto per un concessionario (al pari di un agente) operante non in Germania. La dottrina ha però ampiamente discusso se l'estensione spaziale del campo di applicazione dell'articolo di legge in questione operata negli anni 1989 e 1993 andasse applicata anche ai concessionari. Secondo l'opinione dominante in dottrina, non era possibile applicare in via analogica ai distributori l'articolo 92 c Hgb nella sua attuale versione, atteso che la versione originale di detto articolo di legge, che prevedeva l'esclusione del diritto all'indennità di fine rapporto per gli agenti operanti in un Paese diverso dalla Germania, sarebbe stata estesa ai Paesi Ue e See al solo fine di allineare l'articolo di legge alla Direttiva comunitaria.

Tuttavia, dal momento che la Direttiva comunitaria riguarda esclusivamente gli agenti e non i concessionari, l'attuale versione dell'articolo 92 c Hgb non precluderebbe l'esclusione del diritto all'indennità di fine rapporto per un concessionario operante fuori dalla Germania. Parte della dottrina riteneva al contrario che, al ricorrere delle condizioni per l'applicazione in via analogica dell'articolo 89 b Hgb il diritto all'indennità di fine rapporto sarebbe inderogabile anche per i distributori all'interno della Ue e del See.

La Corte suprema tedesca ha ora seguito questa linea di pensiero, rilevando, in primis, che non si può escludere in via anticipata il diritto all'indennità di fine rapporto spettante all'agente ai sensi dell'articolo 89 b, c. 4 Hgb.

Al ricorrere delle condizioni per l'applicazione in via analogica dell'articolo 89 b Hgb a un contratto di concessione di vendita dovrà essere applicato in via analogica anche l'articolo 89 b, c. 4 Hgb. Ciò era sempre stato chiaro per i concessionari operanti in Germania. Come ora accertato dalla Corte suprema tedesca, ciò vale anche per i concessionari operanti non in Germania, ma all'interno della Ue o del See, non potendosi desumere che il legislatore, con le modifiche apportate al § 92 c Hgb negli anni 1989 e 1993, avesse voluto riservare un diverso trattamento agli agenti rispetto ai concessionari.

A giudizio della Corte, l'applicazione in via analogica dell'articolo 89 b Hgb è stata infatti praticata dalla giurisprudenza ormai già da oltre trent'anni, fatto noto anche al legislatore. Se l'estensione del campo di applicazione a tutti i Paesi Ue o See avesse dovuto riguardare esclusivamente gli agenti, il legislatore lo avrebbe previsto espressamente.

Il caso deciso dalla Corte suprema tedesca riguardava un concessionario con sede in Svezia, che lavorava in diversi Paesi scandinavi per un produttore di attrezzature per l'industria elettronica con sede in Germania. Il contratto concluso dalle parti prevedeva espressamente che la legge applicabile fosse quella tedesca e che nessuna delle parti dovesse avere il diritto di chiedere il pagamento di un'indennità o altri compensi al termine del contratto. Nel caso di specie, ricorrevano le condizioni per l'applicazione in via analogica dell'articolo 89 b Hgb al concessionario.

La Corte d'appello di Stoccarda, nel giudizio di appello, aveva deciso con sentenza del 30 aprile 2015 (R.G. n.: 7 U 188/14) che la clausola contrattuale volta a escludere il diritto all'indennità di fine rapporto era valida ed efficace, rifacendosi all'opinione dominante in dottrina. La Corte suprema tedesca ha invece accertato l'invalidità e inefficacia di detta clausola contrattuale, posto che il diritto all'indennità di fine rapporto è inderogabile ed è applicabile in via analogica l'articolo 92 c HGB, nella sua attuale versione.

Alla luce di quanto suesposto, risulta pertanto fortemente ampliata la portata della tutela nei confronti dei concessionari che lavorano all'estero, eventualmente svantaggiati da clausole contrattuali. In futuro, non sarà più possibile per i produttori e fornitori tedeschi che si servono di concessionari operanti negli altri Stati Ue e nei Paesi See escludere per contratto il diritto all''indennità di fine rapporto spettante ai concessionari, pur ricorrendo le condizioni per l'applicazione in via analogica dei relativi articoli di legge.

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