Contrattazione

Apprendistato professionalizzante per lavoratori in trattamento di disoccupazione

di Paolo Rossi

Il soggetto beneficiario del “contratto di ricollocazione” disposto in sede di Regione non rientra tra coloro che possono essere assunti in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del Dlgs n. 81/2015; non rientra cioè tra i soggetti che fruiscono di un “trattamento di disoccupazione” e che, pertanto, possono essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante e fruire delle agevolazioni riservate a questa speciale categoria contrattuale.
È quanto emerge dalla nota Prot. 37/0010255 diramata dalla Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro in data 20 maggio 2016, in risposta ad un interpello (n. 19/2016) presentato dall'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro.


Il quesito
L'Associazione istante chiede se, in forza della suddetta disposizione normativa, sia possibile contemplare nell'ambito delle categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione - papabili per essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione – anche i soggetti disoccupati che percepiscono indennità orarie per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di contratti di ricollocazione disciplinati in sede regionale.
L'istante, evidentemente, non fa riferimento al cosiddetto “assegno individuale di ricollocazione” di recente istituzione (ex articolo 23, Dlgs 150/2015), la cui operatività è subordinata all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal); assegno che sarà riconosciuto (considerato che non è ancora operativo) a coloro che siano già percettori dell'indennità Naspi e il cui stato di disoccupazione dura da più di quattro mesi. Da quanto si evince dall'interpello, il quesito fa invece richiamo alla normativa regionale e segnatamente a quella della Regione Lazio, che nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche attive, è intervenuta per disciplinare, in via sperimentale, il cosiddetto “contratto di ricollocazione”, che si differenzia rispetto all'assegno di ricollocazione per taluni aspetti quali, ad esempio, l'individuazione della platea dei destinatari (in relazione alla ricorrenza del requisito della percezione della Naspi).
Dunque la questione si pone in ordine alla natura del sussidio regionale e al fatto che questo possa essere assimilato, ai fini dell'assunzione del soggetto svantaggiato con un contratto di apprendistato professionalizzante, alle misure di sostegno al reddito contemplate nella stessa disciplina dell'apprendistato.


La fonte di riferimento
I presupposti del contratto di apprendistato professionalizzante specificamente destinato ai lavoratori in trattamento di disoccupazione è rinvenibile nel testo dell'articolo 47, comma 4, del Dlgs n. 81/2015, secondo il quale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di «indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione». In tale contratto trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, dello stesso decreto, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo economico di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.


La risposta ministeriale
Il Ministero risponde negativamente al quesito avanzato poiché non ritiene che i fruitori dei sussidi regionali in parola possano rientrare, per analogia, nella platea dei lavoratori beneficiari di un “trattamento di disoccupazione”. Il Legislatore del Dlgs n. 22/2015, al riguardo, ha inteso considerare quali soggetti protetti solo coloro che abbiano perso il lavoro indipendentemente dalla loro volontà, e tra questi rientrano i lavoratori fruitori della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e i collaboratori destinatari della cosiddetta Dis- Coll. Al pari, sono considerati in trattamento di disoccupazione anche i fruitori dell'Assegno di disoccupazione (Asdi) previsto per i lavoratori che abbiano fruito della Naspi per l'intera sua durata.
Gli strumenti adottati in sede regionale, che si tratti indifferentemente di assegni o contratti di ricollocazione, in quanto finalizzati a fornire un'assistenza qualificata per l'inserimento o il reinserimento lavorativo correlata all'obbligo del beneficiario di partecipare attivamente alle iniziative proposte, non possono essere assimilati a misure di sostegno al reddito. Conseguentemente, il Ministero ritiene che tali prestazioni non siano annoverabili nell'ambito dei trattamenti di disoccupazione a cui fa richiamo l'articolo 47, comma 4, del Dlgs n. 81/2015, correlati all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

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