L'esperto rispondeContrattazione

Proroga per maternità e fine apprendistato

di Josef Tschoell

La domanda

Una dipendente di uno studio professionale è stata assunta con apprendistato professionalizzante (durata 36 mesi) il 2 settembre 2013, il 5 agosto 2016 si assenta per maternità obbligatoria. Alla fine di tale congedo non fruisce della facoltativa ma di 2 mesi di ferie. Alla data di inizio astensione mancano 40 ore di formazione per completare l'apprendistato. Interpretando la normativa ci sembra di capire che è possibile la proroga dell'apprendistato per il solo periodo di astensione per maternità; se così fosse come possiamo far concludere la formazione entro i 36 mesi se la stessa è assente per altri due mesi di ferie? Il datore di lavoro non ha intenzione di anticipare la fine della formazione e la conclusione dell'apprendistato.

L’art. 27 CCNL Studi professionali (Confprofessioni) prevede che in caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo. A sua volta l’art. 42, co. 5, lett. g), D.Lgs. n. 81/2015 prevede possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni. Dunque, entrambe le discipline escludono il prolungamento del periodo di apprendistato per ferie e non sembra che queste rientrano tra le ipotesi di sospensione involontaria del lavoro. Si ritiene pertanto che non è possibile prorogare il periodo di apprendistato per questo motivo, ma unicamente per maternità o altro motivo consentito. Se la lavoratrice si assenta dal 5 agosto 2016 è possibile far concludere la formazione anche prima oppure non autorizzare le ferie al suo rientro e spostare la formazione al periodo immediatamente successivo a quello di rientro dalla maternità (potendo anche fruire della massima flessibilità oramai consentita per il congedo parentale).

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