Contrattazione

L’apprendistato di terzo livello si può trasformare in professionalizzante

di Virginio Villanova

Non vi sono ostacoli alla trasformazione del contratto di apprendistato di “terzo livello” in apprendistato professionalizzante, a condizione che la durata complessiva dei due periodi, non sia superiore a quella massima prevista dalla contrattazione collettiva, nota Direzione generale attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali protocollo 14994 del 29 luglio 2016.

La questione è stata portata all'attenzione del ministero del Lavoro mediante una richiesta di parere, sul quale è stato coinvolto l'ufficio legislativo del dicastero di via Veneto. Per gli apprendistati conclusi sotto la vigenza della vecchia disciplina per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, viene affermato nella nota, non sussistono ostacoli all'assunzione del giovane con un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, ricorrendone sempre i presupposti di legge.

Viene ricordato, in particolare, che tale previsione è espressamente richiamata nel nuovo testo di legge sull'apprendistato che consente allo scopo di conseguire la qualifica professionale, la trasformazione dall'apprendistato di terzo livello a quello professionalizzante sempre che, sommando le rispettive durate, non vengano superati i limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Il parere, entrando nel merito della questione, evidenzia come la trasformazione non debba far venir meno i requisiti essenziali del contratto di apprendistato professionalizzante, determinandone, conseguentemente, la sua illegittimità. La funzione dell'apprendistato professionalizzante, si ricorda, è far acquisire all'apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare un lavoratore qualificato.

Questo obiettivo incide sul tipo e sulla qualità della formazione che deve essere impartita dal datore di lavoro che deve rispondere ai requisiti di necessarietà ed effettività. La formazione deve essere necessaria, in quanto deve accrescere il bagaglio di conoscenze finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale e non può riguardare conoscenze già possedute dal lavoratore.

Riguardo al parametro dell'effettività invece, occorre che la formazione sia realmente impartita e non sia svolta in modo esclusivamente figurativo. Questi requisiti, anche in sede di attività di controllo, dovranno essere accertati caso per caso, in relazione alla situazione specifica dell'apprendista, al suo bagaglio di esperienze pregresse e al tipo di formazione realmente messa a disposizione da parte del datore di lavoro.

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