Contrattazione

Per i voucher vanno comunicati giorno e ora dell’attività

diJosef Tschöll

L’articolo 1 del decreto correttivo del Jobs act interviene sulla normativa in materia di lavoro accessorio in senso restrittivo, sostituendo il comma 3 dell’articolo 49 del Dlgs 81/2015, con l’intento di porre un freno all’abuso dei voucher, in sostituzione di contratti di lavoro subordinato. Tale obiettivo è perseguito con la modifica della comunicazione preventiva dell’inizio della attività. Ora la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro deve essere effettuata entro 60 minuti dall’inizio della prestazione, mentre nella normativa previgente si diceva genericamente «prima dell’inizio della prestazione». Nello specifico, mediante sms o posta elettronica, devono essere comunicati, dai committenti imprenditori non agricoli o dai committenti professionisti, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Agli imprenditori agricoli, si richiede con le stesse modalità di comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Modifiche restrittive
Rispetto alla normativa previgente, la comunicazione preventiva contiene più dettagli che hanno l’intento di consentire un maggiore controllo su tali prestazioni, per cui non è richiesto soltanto il luogo, ma anche il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Inoltre, mentre l’iniziale formulazione dell’articolo 49, comma 3 del Dlgs 81/2015 prevedeva ancora la comunicazione per un arco temporale non superiore ai 30 giorni, il decreto correttivo consente, adesso, anche una comunicazione per un periodo lavorativo più lungo. Invece, per l’agricoltura non può superare i 3 giorni. Le regole differenti per tale settore sono motivate dalla specificità e le oggettive difficoltà, in particolare dei fattori meteorologici, di poter prevedere in anticipo la durata delle prestazioni e il numero esatto dei lavoratori da impiegare. L’obbligo di comunicazione si riferisce unicamente a imprenditori, professionisti e imprese agricole, escludendo così gli enti pubblici e le attività non commerciali (ad esempio le Onlus) molto probabilmente per il basso rischio di abuso da parte di questi soggetti committenti. Siamo dunque di fronte a tre situazioni differenti per la nuova comunicazione preventiva:
• la prima con un obbligo pieno per le imprese e i professionisti;
• la seconda con un obbligo più leggero per le aziende agricole;
• la terza con l’esonero per enti e associazioni senza attività commerciale.

Il decreto correttivo al Jobs act prevede solamente la possibilità di individuare modalità applicative relative alle comunicazioni con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Scompare quindi il precedente riferimento all’invio telematico e si passa a una comunicazione effettuata tramite sms o posta elettronica. È comunque fatta salva la possibilità di individuare ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo tecnologico. La relazione tecnica predisposta per il decreto conferma, invece, che sarà estesa al lavoro accessorio la comunicazione preventiva già esistente per il lavoro intermittente, senza che questo comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’entrata in vigore delle nuove regole per la comunicazione preventiva non sembra quindi necessariamente legata all’emanazione di un decreto ministeriale, ma potrebbe partire prima con l’entrata in funzione della procedura online adeguata. Quest’ultima dovrà poi consentire l’effettuazione di rettifiche o anche l’annullamento di dati già inviati.

L’apparato sanzionatorio
La garanzia dell’effettivo rispetto della comunicazione preventiva è l’introduzione di una specifica sanzione amministrativa in caso di violazione della disposizione, precedentemente non prevista. La sanzione è stabilita tra i 400 euro e i 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di applicare la diffida. Trattandosi comunque di una sanzione amministrativa è consentito il pagamento della sanzione ridotta nella misura di 800 euro. A rafforzare ulteriormente il contrasto all’utilizzo fraudolento dei voucher è stata inserita anche la previsione di maggiori controlli attraverso una modifica al Dlgs 149/2015. L’articolo 3 del decreto correttivo inserisce tra le funzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio.

I punti chiave

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