Malattia apprendista in prova ccnl commercio
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi (Confcommercio) prevede, in materia di malattia durante l’apprendistato, il trattamento – diverso rispetto a quello previsto per i lavoratori qualificati - che segue: “Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente: a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 175 della disciplina contrattuale nazionale del terziario, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Le disposizioni di cui alle lett. a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.” E’ possibile quindi ritenere, sulla base di quanto sopra riportato, che l’azienda non debba all’apprendista in prova alcun trattamento integrativo.