Contrattazione

Aliquota zero se i premi vanno ai fondi pensione

di M.St.

Una delle più importanti novità portata in dote dalla legge di stabilità per il 2016 in materia di welfare aziendale ha riguardato la possibilità di sostituire i premi di risultato collegati alla produttività e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa con i benefit detassati di cui all’articolo 51, comma 2 e 3 ultimo periodo dell’articolo 51 del Tuir.

Una rilevanza dovuta al fatto che su operazioni sostitutive similari in passato l’amministrazione finanziaria, in assenza di specifiche disposizioni normative, aveva espresso un orientamento restrittivo.

Dal 2016 è data quindi facoltà al lavoratore (purché prevista nell’ambito della contrattazione collettiva aziendale o territoriale) di scegliere se ricevere gli emolumenti premiali soggetti ad imposta sostitutiva del 10% o tramutare gli stessi in beni e servizi detassati, in questo modo favorendo ulteriormente l’impulso alla diffusione dei piani di welfare nelle imprese.

La legge di bilancio per il 2017 potenzia il cosiddetto welfare sostitutivo attraverso alcune disposizioni. Viene anzitutto estesa la facoltà di scambio anche ai benefit contenuti nell’articolo 51, comma 4, del Tuir; l’articolo 1, comma 160, della legge 232/16 stabilisce, infatti, che le somme e i valori di cui al predetto comma 4 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10% nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme premiali. Al riguardo si ricorda che l’articolo 51, comma 4, contiene i criteri per la valorizzazione degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori concessi in uso promiscuo, dei prestiti, dei fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato e dei servizi di trasporto ferroviario.

L’altro ambito di novità in materia di welfare sostitutivo introdotto dalla legge di bilancio per 2017 (articolo 1, comma 160) concerne la facoltà di scambiare le somme premiali con alcuni benefit, fruendo del beneficio della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche in caso di superamento dei limiti di esenzione fiscale previsti dalle norme di riferimento.

In particolare, tale possibilità riguarda la sostituzione - integrale o parziale - dei premi, senza assoggettamento ad Irpef e a imposta sostitutiva del 10%, con:

contributi ai fondi pensione di cui al dlgs 252/205, anche ove eccedenti i limiti di cui all’articolo 11, commi 4 e 6, del predetto decreto. È inoltre previsto l’ulteriore vantaggio consistente nell’esclusione da tassazione della parte di prestazione riferibile a tali versamenti;

contributi alle casse di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir, anche in caso di superamento della franchigia di esenzione quivi prevista;

attribuzione di azioni di cui all’articolo 51, comma 2 lettera g) del Tuir, anche nell’ipotesi di valore delle stesse eccedente i 2.065,83 euro annui e indipendentemente dalle condizioni previste dalla medesima lettera g); condizioni che riguardano, in dettaglio, l’estensione dell’offerta dei titoli alla generalità dei dipendenti, l’obbligo di un periodo triennale di possesso delle azioni e l’impossibilità di riacquisto delle medesime, trascorso il citato periodo minimo, da parte della società emittente o del datore di lavoro.

Le nuove disposizioni, oltre ad ampliare la tipologia dei benefit ammessi allo scambio, aumentano le possibilità di scelta dei dipendenti che partecipano a dei piani di welfare sostitutivo.

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