L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro occasionale all’estero

di Andrea Costa

La domanda

Salve, un lavoratore autonomo senza partita iva, ha svolto una prestazione occasionale nei confronti di un committente inglese non soggetto a tassazione in Italia. Si precisa che trattasi di prestatore iscritto alla Gestione separata INPS che ha già superato la soglia dei 5000,00 €. In questo caso dovrà essere direttamente il soggetto percipiente italiano (prestatore ) a dover liquidare il contributo Inps dovuto? La liquidazione andrà effettuata al momento della compilazione della sua dichiarazione dei redditi?? Il calcolo e la liquidazione del contributo dovuto alla Gestione Separata dovrà essere effettuato nel quadro RR del modello Unico Persone Fisiche??. Se si, in che modo?

Nel caso delle prestazioni transnazionali in ambito comunitario trova applicazione il criterio della territorialità, per cui i contributi sono dovuti nel Paese in cui la prestazione è svolta. Particolare eccezione al principio generale - che consente il mantenimento dei contributi in Italia – è contenuta, per il lavoratore autonomo che svolge abitualmente la propria attività lavorativa in Italia, nel par. 2 dell’art. 12 del Regolamento n. 883/2004, che stabilisce “La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi”. Le informazioni a disposizione non sono sufficienti per una risposta puntuale al quesito. Ad ogni modo, nel rinviare alla circolare INPS n. 83/2010 – par. 8 – per una analisi più puntuale della fattispecie in oggetto, si osserva come i “nuovi” regolamenti non consentano di ricorrere all’eccezione prevista dall’art. 12 laddove il lavoratore non abbia ottenuto il documento portatile A1.

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