L'esperto rispondeContrattazione

Lavoratori in somministrazione

di Paolo Rossi

La domanda

Una azienda metalmeccanica con quattro dipendenti, quanti lavoratori in somministrazione può avere nel suo organico?

Dal quesito del lettore non si evince con precisione quale sia il CCNL applicato e a quale forma di somministrazione si riferisca. Supponiamo che si tratti, rispettivamente, del CCNL Metalmeccanici "industria" e della somministrazione a tempo "determinato". L'articolo 31 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al secondo comma prevede che "la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014". Posto che la normativa legale delega alla contrattazione collettiva la fissazione di una misura quantitativa massima dei somministrati a tempo determinato, è fondamentale ricercare nel CCNL dei metalmeccanici in questione la relativa disciplina e fare riferimento a questa. La peculiarità del CCNL Metalmeccanici (non solo dell'Industria ma anche delle PMI) è che, nonostante sia ivi presente una disciplina sulla somministrazione, il contratto non fissa alcun limite quantitativo; cioè, non che dica espressamente che non esiste limite; il contratto, semplicemente, non affronta il tema, tranne per una brevissima disciplina sulla stabilizzazione di contratti a termine e in somministrazione a termine che siano durati oltre i 44 mesi complessivi. Restando dunque alla lettera dell'art. 31, D.Lgs. 81/2015, si ritiene che nel settore metalmeccanico non sia ad oggi possibile utilizzare lavoratori in somministrazione a tempo determinato, perché la normativa contrattuale manca di un elemento di legittimità che il legislatore sembra aver posto come essenziale: "la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore". La perentorietà del termine "individuati" all'interno di tale inciso, porta a credere che se manchi l'individuazione del limite quantitativo nel CCNL, le aziende di settore non possono utilizzare l'istituto, in quanto si ritroverebbero investite di un potere legale (discrezionalità nell'utilizzo della somministrazione) che il Legislatore ha attribuito solo ed esclusivamente alla contrattazione collettiva. Ma ciò non significa che in nessun caso le aziende metalmeccaniche possono utilizzare la somministrazione a termine. L'articolo 31 citato, come abbiamo visto, prevede una deroga "in ogni caso" utilizzabile ossia le ipotesi di esenzione dai limiti quantitativi. Pertanto, il lettore potrà fare ricorso alla somministrazione a tempo determinato con i "lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014".

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