Contrattazione

Per partecipare ai corsi deducibilità integrale con tetto a 10mila euro

di Giorgio Gavelli

Spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi deducibili non più al 50% ma integralmente, purché entro il limite annuo di 10mila euro, comprensivo anche le spese di viaggio e soggiorno. Vengono meno (sempre dal periodo d’imposta in corso) le limitazioni per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista e riaddebitate al committente. Inoltre, tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Queste le novità del Jobs act autonomi sulla fiscalità degli esercenti arti e professioni.

La previgente norma del Tuir prevedeva una deducibilità limitata al 50% delle «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno», forfettizzando sempre l’inerenza, quasi che la partecipazione a tali eventi avesse (in parte) una connotazione extraprofessionale (turismo o svago). La nuova norma prevede, invece, a partire dal 2017, la deducibilità integrale delle spese di formazione con il limite annuo di 10mila euro di spese sostenute (in quest’ambito vige il principio di cassa). Vengono, inoltre, comprese le spese di viaggio e soggiorno collegate all’evento, non presenti, invece, nella bozza di decreto.

È anche specificata la deducibilità integrale per: le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, erogati dagli organismi accreditati (entro il limite annuo di 5mila euro); gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Almeno per quest’ultima voce, la disposizione non pare a contenuto innovativo, ma resa a mero scopo di chiarimento, essendo evidente che tutto ciò che è inerente all’attività professionale è deducibile, senza necessità che una norma lo preveda espressamente.

Inoltre, la nuova legge si occupa di due diverse situazioni: l’ipotesi in cui il professionista, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, sostiene determinate spese che riaddebita analiticamente al committente; l’ipotesi in cui sia il committente a farsi carico direttamente delle spese connesse all’incarico affidato. Nel primo caso, sino a oggi l’importo delle spese riaddebitate costituiva compenso imponibile al 100% per il professionista, ma, allo stesso tempo, poteva incontrare, ad esempio per le spese di ristorazione, una forte limitazione alla deducibilità che poteva anche essere duplice, sommando il “paletto” del 75% dell’importo con quello del 2% dei compensi (circolare n. 53/E/2008). La modifica – in vigore dal periodo d’imposta 2017 – elimina i vincoli specifici per le spese riaddebitate, rendendole integralmente deducibili. La norma non lo dice, ma, trattandosi di spese per l’esercizio di un incarico professionale, neppure il committente dovrebbe essere assoggettato al limite del 75% di cui al comma 5 dell’articolo 109 del Tuir(circolare n. 31/E/2014).

Circa il secondo punto, ossia le spese pagate dal committente, la norma prevede, sistemando il problema alla radice, che tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente non costituiscono, dal 2017, compensi in natura per il professionista ma costi per il committente medesimo. Quest’ultima fattispecie era già stata oggetto di modifica con il Dl 193/2016, che si era limitato a prevedere che le spese per prestazioni di viaggio e trasporto inerenti l’incarico, ove sostenute direttamente dal committente, costituissero direttamente un onere deducibile per quest’ultimo. Ora questa disposizione risulta superata, poiché la disciplina riguarda indistintamente tutte le spese relative all’incarico professionale conferito.

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