L'esperto rispondeContrattazione

Assunzione di apprendista e precedente rapporto di lavoro

di Callegaro Cristian

La domanda

Si chiede se, in un'azienda che applica il CCNL Commercio, che ha assunto a tempo indeterminato da circa due mesi un'aiuto commessa, 5^ livello, che ha presentato le dimissioni, sia plausibile la riassunzione dello stesso soggetto nei 30 giorni successivi, come apprendista commessa o apprendista cassiera. Si chiede, inoltre se occorre attendere un lasso di tempo minimo tra i 2 rapporti di lavoro e se i profili formativi utili per l'apprendistato sono tassativi o meno.

Il Ministero del Lavoro ha già affrontato la questione posta dal lettore attraverso la risposta all’interpello n. 8/2007. Occorre innanzitutto premettere che la questione non si pone nel caso il soggetto da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante abbia svolto in precedenza un periodo lavorativo in forza di una diversa qualifica professionale. Per quanto attiene invece all'eventuale coincidenza della qualifica professionale già in possesso del lavoratore con la qualifica oggetto del contratto di apprendistato, in assenza di precisi riferimenti normativi e di indicazioni di natura contrattuale, è possibile far riferimento alla giurisprudenza in materia di contratto di formazione lavoro (ora non più esistente). Tale giurisprudenza ha chiarito che "è ben possibile che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale purchè l'ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita" (Cass., 1° novembre 2004, n. 17574). Il Ministero ritiene che i principi predetti possano essere compatibili anche con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante. E’ importante poi valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore. Nell’ambito della valutazione assume poi rilevanza anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, secondo il Ministero non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Nel caso proposto dal lettore, poi, è da considerare che, sebbene il precedente contratto fosse a tempo indeterminato, lo stesso ha avuto una durata molto limitata ed è tra l’altro cessato per dimissioni da parte della lavoratrice. In risposta al quesito, quindi, pur ossevando tutte le precauzioni del caso, si ritiene ci sia margine per poter procedere nei trenta giorni successivi alla riassunzione come apprendista commessa, facendo riferimento ai profili formativi disciplinati dal contratto collettivo.

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