Contrattazione

Agenti di commercio, nuovi parametri per la «meritocratica»

di Alessandro Limatola e Mauro Pizzin

Dal 1° aprile 2017 entra in vigore la normativa legata al nuovo metodo di calcolo dell'indennità meritocratica per gli agenti di commercio, prevista dall'articolo 11 dell'Accordo economico collettivo (Aec) del 30 luglio 2014, settore Industria.
Il metodo di calcolo adottato riprende per grandi linee le indicazioni contenute nel Rapporto della Commissione della Comunità Europea del 23 luglio 1996 relativa all'applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 e si ispira per grandi linee all'articolo 89b del Codice di commercio tedesco (HGB).
L'indennità meritocratica viene riconosciuta solo se e nella misura in cui ecceda quanto accantonato dalle preponenti presso la fondazione Enasarco nel fondo Firr e l'indennità suppletiva di clientela.
La nuova disciplina ha come punto centrale la valutazione dell'apporto dato dall'agente di commercio al preponente sull'incremento della clientela e/o sul giro d'affari di quest'ultimo, tale da procurargli, anche dopo la cessazione del contratto con l'agente, sostanziali vantaggi. Un apporto che si determina attraverso la comparazione tra il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente o rappresentante di commercio nella prima parte del rapporto (prime 4, 8 o 12 liquidazioni provvigionali trimestrali a seconda della durata complessiva del rapporto) e il medesimo volume realizzato nell'ultima parte del rapporto (ultime 4, 8 o 12 liquidazioni provvigionali trimestrali a seconda della durata complessiva del rapporto).
Si individua poi il “periodo di prognosi”, cioè gli anni presumibili per i quali la preponente andrà ad avvantaggiarsi dell'opera dell'agente e non dovrà più riconoscergli le relative provvigioni.
Si determina, infine, il “tasso di migrazione” naturale della clientela, cioè la percentuale di riduzione di fatturato annuo e/o clientela indipendentemente dalle attività dell'agente.
Il valore totale viene quindi ridotto forfettariamente di una percentuale che varia dal 10 al 20% e ciòche sia per ragioni di equità, sia perchè l'agente viene a percepire introiti in forma anticipata (quella che in gergo statistico/finanziario viene definita “attualizzazione” della somma) .
Si confronta, da ultimo, il valore massimo previsto dall'articolo 1751 del Codice civile, cioè un anno di provvigioni sulla media degli ultimi 5 oppure del più breve periodo di durata del rapporto.
Se l'importo calcolato con l'Aec supera il tetto massimo dell'articolo 1751, l'indennità complessiva non potrà essere superiore a tale tetto. Se inferiore, l'importo dell'indennità meritocratica sarà erogata limitatamente all'eccedenza di valore rispetto a Firr e indennità suppletiva di clientela.
L'Aec del 30 luglio 2014, all'articolo 11, inserisce una specifica tabella con i diversi periodi di prognosi e tassi di migrazione al variare della durata del rapporto e se si tratta di agente pluri o monomandatario.
Come detto, questo sistema di calcolo si applica solo sui proventi percepiti dall'agente dallo scorso 1° aprile, il che significa che per i contratti di agenzia già in essere al momento dell'entrata in vigore dell'Aec del 2014 per determinare l'indennità meritocratica si dovranno operare due distinti conteggi: uno dall'inizio del rapporto fino al 31 marzo 2017, applicando criteri e aliquote previsti dal precedente Aec (20 marzo 2002) e un altro dal 2 ° trimestre 2017 (1 aprile-30 giugno 2017) fino alla data di effettiva cessazione del rapporto.
Secondo Massimo Azzolini, vice presidente della Federazione nazionale Usarci, associazione sindacale degli agenti di commercio, «l'Accordo economico del 30 luglio 2014 fa più chiarezza sul momento della cessazione del rapporto con le aziende. Rimane comunque aperta una difficoltà interpretativa sul dato iniziale: infatti, se vengono presi in considerazione i proventi percepiti dall'agente, questo dato potrebbe essere viziato da eventuali anticipi provvigionali o da iniziali e provvisori concorsi spese o minimi garantiti che “gonfierebbero” il dato iniziale con il relativo effetto deleterio. Dubbi interpretativi nascono poi dal conteggio in relazione al “periodo di prognosi” con frazione d'anno. Sarebbe quindi auspicabile un chiarimento tra le parti sociali su questi temi».

Periodi di prognosi e tassi di migrazione

L’esempio

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