Proroga del contratto a termine “sostitutivo”
Nelle circolari e nel testo della norma non si rinviene alcuna disposizione che regoli la specifica situazione del lettore. Nel caso del contratto originariamente stipulato per ragioni sostitutive (che ha beneficiato dell’esenzione dal contributo addizionale dell’1,40% e che non è assoggettato ai limiti numerici) pare più opportuno far scadere il contratto e attendere 10 o 20 giorni. Nel caso di contratto a termine ordinario (e cioè acausale), che si debba poi prorogare per ragioni sostitutive, ciò pare possibile ma è comunque preferibile attendere 10 o 20 giorni e poi riassumere il lavoratore con i benefici di cui sopra.