Contrattazione

Occasionali, compenso variabile

di Roberto Caponi

La legge di conversione del Dl 50/2017 ha introdotto, anche in agricoltura, il «contratto di prestazione occasionale» che disciplinerà le prestazioni di lavoro saltuarie e occasionali di ridotta entità colmando il vuoto normativo che si è creato con l’abrogazione delle norme sul lavoro accessorio (voucher) a opera del Dl 25/2017.

La possibilità di ricorrere a questo tipo di strumento contrattuale è stata prevista per le imprese agricole solo in via eccezionale. La circostanza la dice lunga sul clima che aleggia intorno al lavoro agricolo, anche occasionale. Eppure i voucher sono nati per le famiglie e le imprese agricole e sono stati sperimentato, con successo, proprio nel settore primario durante la vendemmia del 2008. Comunque sia, la nuova disciplina del lavoro occasionale e saltuario in agricoltura si differenzia dalla precedente (lavoro accessorio), non solo per la nomenclatura, ma anche nella sostanza, essendo state introdotte una serie di limitazioni.

Infatti il legislatore, dopo aver sancito in via di principio il divieto per il settore agricolo di fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, fa salve le attività rese da alcune categorie di soggetti espressamente elencate: pensionati di vecchiaia o di invalidità, studenti fino a 25 anni di età, disoccupati e percettori di integrazioni al reddito. Solo costoro possono rendere prestazioni occasionali in favore di imprese agricole (limitazione già presente nella vecchia disciplina). Si deve peraltro trattare di persone non iscritte, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che non devono avere in corso, nè aver cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con l’imprenditore utilizzatore (queste limitazioni, invece, sono nuove).

Non esiste più alcuna differenza di disciplina a seconda del volume di affari delle imprese (superiore o inferiore ai 7.000 euro annui), o della tipologia di attività (stagionale o non). Pertanto a tutte si applicano le stesse regole, e le prestazioni occasionali possono riguardare qualunque tipo di attività agricola, e non più solo quelle stagionali come in precedenza.

Non è chiaro, invece, se il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale previsto per gli «utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato», si applichi anche in agricoltura.

Al pari degli altri settori si devono rispettare limiti economici ben precisi. Ogni utilizzatore può erogare compensi fino a 5.000 euro annui complessivi (fino a 2.500 euro annui a ciascun prestatore), mentre i prestatori possono ricevere complessivamente non più di 5.000 euro annui. Anche se la norma non lo precisa, gli importi sopra indicati, in analogia con la previgente disciplina, dovrebbero intendersi al netto. Qualora la prestazione venga eseguita da studenti, pensionati e disoccupati/cassaintegrati (unica possibilità in agricoltura) i compensi erogati sono computati nella misura del 75% ai fini del raggiungimento del tetto dei 5.000 euro annui per utilizzatore.

Da sottolineare che la misura minima oraria del compenso non è determinata dalla legge in cifra fissa come negli altri settori (9 euro), ma attraverso il rinvio alle retribuzioni orarie previste dalla contrattazione collettiva agricola per i rapporti di lavoro subordinato. Si tratta dunque di un valore diversificato e mobile, a seconda della provincia (le retribuzioni, in agricoltura, sono definite dai contratti provinciali) e del tipo di attività svolto, che certo non rende agevole la gestione dei relativi compensi da parte degli utilizzatori agricoli e dell’Inps. Al compenso orario così determinato devono essere aggiunti i contributi Inps (33%) e Inail (3,5%). Non è chiaro se il compenso minimo giornaliero, pari a 4 ore di lavoro, si applichi anche all’agricoltura, per via dell’eccezione prevista dalla norma («fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo»).

Pesanti le sanzioni per chi non rispetta i limiti massimi economici o di durata della prestazione (280 ore annue, per l’agricoltura riproporzionate in base al diverso valore orario della prestazione). È prevista infatti la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Per quanto riguarda infine gli adempimenti amministrativi, la comunicazione preventiva all’Inps – da effettuarsi almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività - deve indicare solo la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale fino a tre giorni e non anche la data e l’ora di inizio e fine della prestazione, come negli altri settori.

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