Contrattazione

Tetto rispettato con undici giorni di attività al mese

di Alberto Bosco e Josef Tschöll

Solo i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo non sono soggetti al vincolo generale che si applica al lavoro a chiamata: il contratto si può utilizzare per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, non coincidenti con il concetto di anno civile, che invece va dal 1° gennaio al 31 dicembre (articolo 13, comma 3, del Dlgs 81/2015).

Bisogna fare attenzione perché, nel caso di superamento delle 400 giornate, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Il rispetto del limite è verificabile sulla base delle comunicazioni preventive per le diverse prestazioni che sono da inviare all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda l’individuazione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, ai quali appunto non si applica il limite, rispondendo a una richiesta del consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, nella nota 26 del 7 novembre 2014, il ministero del Lavoro ha precisato che i datori interessati sono quelli:

• iscritti alla Camera di commercio con il codice attività Ateco 2007 corrispondente ai settori produttivi citati;

• che, pur non rientrando nel Codice Ateco corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo, applicando i relativi contratti collettivi.

Come opera il limite

Nella generalità dei casi il limite si applica. Peraltro, bisogna ricordare che, secondo il ministero del Lavoro, il dato normativo non declina in alcun modo la nozione di discontinuità e intermittenza, e quindi è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente, in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo, anche ove la prestazione sia resa per periodi di durata significativa. Attenzione però: è la non esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e quella del contratto che risulta fondamentale, per individuare i presupposti della discontinuità o intermittenza.

Se il datore vuole quindi effettuare la chiamata, per esempio, per il giorno di mercoledì 28 giugno 2017, deve prima verificare se – nel periodo di tempo che va dal 29 giugno 2014 al 28 giugno 2017 (appunto i tre anni solari precedenti) – c’è ancora spazio per il lavoro intermittente, ossia se tutte le precedenti prestazioni giornaliere, sommate, danno un risultato che è inferiore a 400: in caso di risposta affermativa, è possibile procedere alla chiamata.

In pratica, ferma la possibilità di far lavorare quel dipendente, per esempio, 16 giorni al mese (posto che, però, dopo 25 mesi ci si dovrebbe assolutamente fermare, perché il tetto delle 400 giornate sarebbe già raggiunto, dato che 16 x 25 = 400), una buona soluzione è quella di ricorrere alla verifica della media: in pratica, se la prestazione lavorativa è richiesta in media per 11 giorni al mese, non si avrà mai il superamento del limite, posto che – in qualunque momento sia effettuato il calcolo – avremo come totale 396: 11 giorni per 36 mesi.

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