L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro intermittente pubblici esercizi

di Callegaro Cristian

La domanda

Buon giorno, vorrei sapere se è possibile stipulare un contratto di lavoro a chiamata per cameriere settore catering con qualsiasi soggetto (indipendentemente dal requisito dell'età inferire a 24 o superiore a 55 anni)? La mansione di cameriere è nell'elenco del r.d. 2657/23, posso dunque considerarla come esclusa dal vincolo di età?

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso: - per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno; - in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età (articolo 13 decreto legislativo n. 81/2015). In assenza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, il Ministro del lavoro individua con proprio decreto i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente. Al riguardo, attraverso il decreto ministeriale 23 ottobre 2004 il Ministero del Lavoro ha indicato nelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo elencate nella tabella approvata con RD n. 2657/1923 le ipotesi oggettive per le quali in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva è possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente. Tra le attività contemplate in tale tabella vi è, al numero 5, quella di “Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955”. La definizione normativa fa riferimento a camerieri “negli” alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere ecc. In senso strettamente letterale sembra potersi affermare, quindi, che l’attività debba essere svolta all’interno degli ambienti tassativamente elencati dalla norma ed, estensivamente, come lavoratori alle dipendenze delle stesse strutture. Orbene, l’attività di catering indica il complesso delle operazioni di rifornimento in massa di cibi e bevande pronti che vengono effettuate da apposite organizzazioni nell’ambito di comunità, compagnie di trasporto, riunioni, cerimonie. Sulla base di tale definizione sembra potersi escludere una corrispondenza o comunque similarità tra l’attività di catering ed il concetto strettamente letterale relativo alla fattispecie indicata al punto 5 della tabella approvata con RD n. 2657/1923. Premesso quanto sopra, in mancanza anche del requisito anagrafico, si ritiene rischioso utilizzare l’istituto del lavoro intermittente al caso in analisi. Rimane tuttavia un’altra strada da verificare: in particolare, occorre verificare se la fattispecie specifica venga contemplata dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda. In caso di riscontro positivo, sarebbe possibile procedere all’assunzione.

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