Contrattazione

Contratti violati, sanzioni meno gravi

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il mancato rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali , regionali, territoriali o aziendali (se sottoscritti), stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - se non producono riflessi sulla posizione contributiva - determinano la perdita degli incentivi solo ed esclusivamente con riferimento ai lavoratori per i quali gli obblighi (di cui sopra) non sono stati rispettati. Inoltre, il venir meno delle agevolazioni deve riguardare un arco temporale corrispondente al periodo in cui si è protratta la violazione.

Resta ferma, invece, la revoca delle facilitazioni afferenti tutti i lavoratori (per i quali se ne usufruisce) se l’azienda non è nelle condizioni di ottenere il rilascio del Durc.

Lo ha reso noto l’ Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la circolare 3/2017, diffusa in questi giorni, con cui fornisce l’interpretazione di una parte del comma 1175, dell’articolo 1 della legge 296/06.

Si tratta di una precisazione di rilevo che, oltre a costituire una linea di indirizzo uniforme, ribalta differenti orientamenti ispettivi basati su una logica contrastante. Frequentemente, infatti, in caso di ispezione da cui emerge (solo per alcuni lavoratori agevolati) il mancato rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi citati, i benefici contributivi vengono recuperati per tutti i lavoratori su cui insistono facilitazioni e non solo per quelli interessati dalle violazioni.

Inoltre, ha affermato l’Inl, l’eventuale regolarizzazione delle violazioni commesse - intervenuta prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo – consente, comunque, al datore di lavoro di fruire dei benefici contributivi. Secondo l’Ispettorato il comportamento seguito sinora in fase di verifica, per questo aspetto va rivisto.

Nella circolare in rassegna i tecnici ministeriali riferiscono una serie di considerazioni su cui si basa l’interpretazione estensiva della legge del 2006. In primo luogo, afferma l’Inl, vi è da considerare che i benefici sono collegati al singolo rapporto di lavoro; inoltre, soccorre anche un principio contenuto in una norma del 1989 (dl 338/89, articolo 6) il quale, in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilisce che le riduzioni contributive non spettano alle imprese solo con riferimento a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente a una durata pari ai periodi di inosservanza. Gli esperti ministeriali ricordano, inoltre, che nel 1993, in occasione della regolamentazione di sgravi contribuitivi nel mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, si confermò la validità delle regole contenute nel dl del 1989 già richiamato.

A parere dell’Ispettorato, un’interpretazione diversa (quella finora utilizzata) basata sulla revoca totale dei benefici in caso di violazioni di obblighi di legge o di contratto collettivo (anche lievi), non aventi incidenza sulla posizione contributiva, darebbe luogo a una penalizzazione addirittura più grave di quanto previsto in materia di regolarità contributiva dal dm 30 gennaio 2015, secondo cui solo alcune violazioni particolarmente gravi impediscono il rilascio del Durc e la conseguente fruizione della totalità dei benefici in godimento da parte dell’impresa.

La circolare Inl n. 3/17

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