Contrattazione

Diritto di precedenza e apprendistato

di Alberto Bosco

In più occasioni, ci siano occupati del diritto di precedenza che spetta – a determinate condizioni – ai dipendenti assunti a tempo determinato, in base alla “nuova” disciplina contenuta nell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In materia, interessanti indicazioni sono state recentemente fornite, da parte del Ministero del lavoro, con la risposta a interpello n. 2 dell'8 agosto 2017.

Per sommi capi – prima di dar conto delle ultime novità - merita qui ricordare quanto segue:
a) all'obbligo del datore di lavoro di inserire nel contratto di assunzione a tempo determinato (a prescindere dalla durata prevista, anche se minima) un “espresso richiamo“ al diritto di precedenza, se ne è affiancato un altro, questa volta a carico del dipendente, il quale prevede che il diritto in questione “può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro”;
b) nel caso di contratto a termine non stagionale, salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso il medesimo datore, abbia prestato attività per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto può essere esercitato se il lavoratore manifesta per iscritto la propria volontà in tal senso al datore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto;
c) il congedo di maternità, fruito nell'esecuzione di un contratto a termine presso lo stesso datore, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza (aver prestato attività lavorativa per oltre 6 mesi). Alle medesime lavoratrici è inoltre riconosciuto, alle stesse condizioni, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine;
d) infine, il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza può essere esercitato entro 3 mesi (e non 6, come nei casi di cui sopra) dalla cessazione del rapporto, e si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.

Nell'ambito di tale quadro regolatorio, Confcommercio ha presentato istanza di interpello chiedendo se, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 81/2015, possano costituire violazione del diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:
a) la prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un altro soggetto già in forza presso la stessa azienda;
b) la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.
A tale riguardo il Ministero, dopo aver riepilogato il quadro normativo vigente, e aver ricordato che l'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha anzitutto precisato che “appare corretto ritenere che anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possano rientrare nell'ambito di quelle contemplate nell'articolo 24”.
Venendo ai temi centrali dell'interpello, nella sostanza è stato precisato che - ferme restando eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi - non integra la violazione del diritto di precedenza:
a) la prosecuzione del rapporto di lavoro dell'apprendista al termine del periodo di formazione, non trattandosi di una nuova assunzione;
b) la nuova assunzione di un apprendista, nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.
La situazione è, dunque, quella riepilogata nella tabella allegata.

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