di Germano De Sanctis e Andrea Cappelli

La domanda

Bar pizzeria (pubblico esercizio) utilizza un pizzaiolo con contratto a chiamata per utilizzo per oltre 400 giornate in 3 anni prestazione utilizzata tutte le settimane ininterrottamente dal martedì alla domenica in sede di controllo ispettivo tale modalità di utilizzo del lavoratore a chiamata può essere ripreso e come?

L’abrogato art. 34, co. 2-bis, D.Lgs. n. 276/2003 (a sua volta introdotto dal D.L. n. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro, convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013) ed il vigente art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015 (che riproduce la norma abrogata) hanno previsto un “contingentamento” all’utilizzo, da parte dello stesso datore di lavoro, dei lavoratori intermittenti, pari a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Qualora venga superato tale periodo, il datore di lavoro incorre in una sanzione consistente nella trasformazione del rapporto di lavoro da intermittente a tempo pieno e indeterminato. La Circ. Min. Lav. 29.8.2013, n. 35 ha precisato che il conteggio delle prestazioni deve essere effettuato, a partire dall’ultimo giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni. Siffatto conteggio deve tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 e, quindi, prestate successivamente alla data del 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore dell’art. 34, co. 2-bis, D.Lgs. n. 276/2003). In estrema sintesi, l’azienda interessata deve, relativamente al triennio di riferimento, verificare il numero di giornate di lavoro intermittente fatte prestare da ogni singolo lavoratore, al fine di non incorrere nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento. Tuttavia, il bar pizzeria (pubblico esercizio) oggetto del caso di specie non deve porsi tale problema, in quanto il citato precetto normativo non trova applicazione nei settori: • turismo, • pubblici esercizi, • spettacolo. Ciò premesso, bisogna ricordare che l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente rimane soggetto ai limiti di carattere oggettivo o soggettivo individuati dall’art. 13, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2015, indipendentemente dal settore merceologico di riferimento.

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