Contrattazione

Indennità da trasfertista con sconto se si resta nel comune

di Stefano Sirocchi

Con la sentenza 27093/2017 relativa alla qualificazione fiscale delle indennità di trasferta “abituale” dei lavoratori trasfertisti la Corte di cassazione a sezioni unite ha ritenuto conforme ai principi costituzionali, la norma di interpretazione autentica dell’articolo 51, comma 6, del Tuir (contenuta nell’articolo 7-quinquies del Dl 193/2016).

Pertanto (si veda anche il Sole 24 Ore dell’16 novembre), per accedere alla normativa di favore ivi contenuta, è richiesto che siano osservate le seguenti condizioni:
• la mancata indicazione nel contratto o lettera di assunzione della sede di lavoro del lavoratore;
• lo svolgimento di un’attività che richieda la continua mobilità del dipendente;
• la corresponsione «in misura fissa» della relativa indennità o maggiorazione di retribuzione, a prescindere se la trasferta venga effettuata o meno.

La pronuncia della Cassazione consente di superare il passato orientamento giurisprudenziale che si era andato consolidando dal 2012 e che considerava come nucleo centrale dell’articolo 51, comma 6, del Tuir, l’elemento della continua variabilità del luogo di lavoro, non ritenendo determinante la circostanza che, nella lettera di assunzione, sia stata indicata una sede oppure no. Con la conseguenza e il rischio, talvolta, di attrarre le trasferte “occasionali” nel regime fiscale di quelle “abituali” dei trasfertisti.

Al contrario, ora è pacifico che l’accesso alla disciplina dei trasfertisti ha precisi requisiti formali, sostanziali e retributivi, che devono essere rispettati contemporaneamente. Quando ciò avviene, l’articolo 51, comma 6, del Tuir prevede l’imponibilità fiscale e contributiva in misura pari al 50% delle relative indennità o maggiorazioni di retribuzione. Inoltre, benchè nella sentenza venga sottolineato che l’indennità o maggiorazione di retribuzione debba avvenire in “misura” o “cifra” fissa, non è invece richiesta la continuitività dell’erogazione. Sicchè, come confermato nella sentenza, sarebbe possibile limitarla solo a certi periodi. Sempre che, aggiungiamo noi, la sospensione trovi origine in una specifica pattuizione contrattuale.

La norma di interpretazione è retroattiva, quindi per il passato e per il futuro, se non sono presenti tutti e tre i requisiti, in luogo della disciplina del comma 6 stabilita per i trasfertisti, si potranno applicare le regole fissate nel comma 5 dell’articolo 51 del Tuir per le trasferte “occasionali”, alle condizioni e nei limiti ivi sanciti.

Con tali elementi si può provare a fare un’analisi comparativa sulla convenienza fiscale. Se le trasferte sono esclusivamente all’interno del comune conviene la disciplina riguardante i trasfertisti. Le indennità o maggiorazioni saranno, infatti, imponibili al 50% invece che al 100 per cento.

Viceversa, se le missioni sono esclusivamente fuori dal comune, è più vantaggiosa la disciplina delle trasferte in senso stretto: i rimborsi analitici non sono mai imponibili per il dipendente e neppure quelli forfettari fino alla soglia di 46,48 euro (limite Italia) che comunque, senza il pernottamento, ben si adatta alle normali esigenze del lavoratore e in genere è sufficiente a spesare il vitto.

Infine, se le trasferte avvengono sia fuori che all’interno del comune, si dovrebbe poter eccezionalmente applicare la disciplina delle trasferte “occasionali” anche ai lavoratori trasfertisti, come spiegato dal ministero delle Finanze nella circolare 326/1997, le cui indicazioni dovrebbero rimanere valide, visto che l’articolo 7-quinquies ha sostanzialmente recepito la precedente prassi amministrativa.

Gli aspetti fiscali e contributivi

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