Contrattazione

Straordinari liberi per le elezioni

di E.D.F.

Durante le consultazioni elettorali e referendarie, gli enti locali possono far svolgere lavoro straordinario senza computarlo nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva o dalla legge (massimo 250 ore). Non possono invece derogare agli altri limiti stabiliti dal Dlgs 66/2003, ad esempio, su durata massima settimanale, pause o riposi giornalieri, se non previsto da apposito decreto del Ministero del lavoro, di concerto con quello per la Funzione pubblica. Lo afferma la nota n. 4137 del 27 settembre 2006, ancora valida nel settore pubblico.

Anche lo straordinario è stato oggetto di vari chiarimenti del ministero del Lavoro. Come nell’interpello n. 10 del 8 febbraio 2007, che ha chiarito che l’attività di aggiornamento e formazione professionale può essere esclusa dai limiti di legge o di contratto collettivo solo se previsto dagli stessi contratti collettivi.

Così anche l’interpello n. 56 del 10 luglio 2009 ha chiarito che la sanzione amministrativa disposta dal comma 6 dell’articolo 18-bis sul superamento dei limiti di straordinario va applicata una sola volta, senza moltiplicare l’importo per ciascun lavoratore interessato; ciò sia nell’ipotesi “normale” da 1 a 5 lavoratori (da 25 a 154 euro) sia in quella aggravata da 6 o più lavoratori o più di 50 giornate l’anno (da 154 a 1.032 euro e non è ammesso pagare in misura ridotta).

Con la nota n. 4909 del 18 ottobre 2006 il ministero ha spiegato che la norma sulle ferie va interpretata nel senso che la contrattazione collettiva può anche ridurre il limite delle due settimane per cui è obbligatorio il godimento infra-annuale, purché tale riduzione non vanifichi la richiamata funzione dell’istituto feriale e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da «esigenze aziendali serie».

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