Contrattazione

Deducibilità Irap lavoratori stagionali

di Salvatore Servidio

Una interessante novità fiscale della legge di Bilancio 2018 è costituita dalla possibilità di poter dedurre integralmente dalla base imponibile Irap, per il periodo fiscale 2018, il costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale che sia stato impiegato per un periodo di almeno 4 mesi nell'arco di 2 anni. La deduzione è possibile solo a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto.

Deducibilità Irap lavoro a termine
Nello specifico, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 116, prevede ai fini Irap la deduzione integrale del costo dei lavoratori stagionali.
L'articolo 11, comma 4-octies, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, sull'Irap, dispone che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 (società, imprese individuali, banche, enti), è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le altre deduzioni Irap spettanti ai sensi dello stesso articolo. La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa, altresì, nei limiti del 70% della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Il richiamato comma 116 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 modifica, limitatamente all'anno 2018, il regime di deducibilità ai fini Irap del costo del lavoro riferito ai lavoratori stagionali, prevedendone la deduzione integrale in luogo del 70% stabilito dall'art. 11, comma 4-octies, del Dlgs n. 446/1997.

Così, in deroga a tale disposizione, è consentita per l'anno 2018 la piena deducibilità del costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta (successivi ma non necessariamente consecutivi), a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Al riguardo, a seguito delle modifiche apportate alla normativa Irap dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 73, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con Circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che il calcolo dell'abbattimento d'imposta deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro. «Il beneficio è applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015. Se l'impiego del lavoratore avviene tra il 2017 ed il 2018, nel primo anno la deduzione sarà limitata al 70% mentre salirà al 100% nel 2018».

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