Contrattazione

Apprendisti a termine nel cinema

di Giampiero Falasca

Lavoro flessibile a misura di cinema con il decreto legislativo 202/2017 in vigore dal 12 gennaio. Il Dlgs – uno dei provvedimenti attuativi della “legge cinema” (la n. 220/2016), che ha dato il via a un’ampia riforma del settore – introduce piccoli ma significativi adattamenti ad alcune norme che regolano il lavoro a termine e l’apprendistato, allo scopo di rendere più agevole l’utilizzo di queste forme contrattuali in ambito cinematografico e audiovisivo.

L’articolo 1 del decreto, dedicato ai contratti a tempo determinato, stabilisce che i limiti quantitativi di utilizzo del lavoro a termine previsti dal Dlgs 81/2015 e, ove esistenti, dai contratti collettivi di lavoro, non si applicano nei confronti dei rapporti stipulati per la produzione di opere audiovisive specificamente individuate.

Per effetto di questa esenzione, il tetto massimo del 20% di contratti a termine rispetto all’organico assunto a tempo indeterminato, calcolato al 1° gennaio dell’anno di riferimento, potrà essere superato anche per i contratti finalizzati alla produzione di opere audiovisive, senza incertezze applicative in merito all’estensione della norma che già fissava la deroga per programmi specifici.

Questa deroga si aggiunge alle fattispecie già esistenti per il settore (erano esonerati i contratti collegati a specifici spettacoli, programmi radiofonici o televisivi) sia a quelle di carattere generale (fase di avvio di nuove attività, imprese start-up innovative, attività stagionali, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori di età superiore a 50 anni).

L’articolo 2 del decreto legislativo si occupa, invece, dell’apprendistato professionalizzante. La norma estende alle attività che si svolgono in cicli stagionali nel settore del cinema e dell’audiovisivo la possibilità di introdurre specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Per effetto di tale norma, i contratti collettivi – come già accade per il lavoro stagionale ordinario – potranno introdurre (entro i limiti fissati dal Dlgs 81/2015) una forma di apprendistato a tempo determinato, la cui durata potrà essere funzionale alla natura stagionale dell’attività cinematografica. L’utilizzo della forma a tempo determinato costituisce una deroga alla regola generale che qualifica questo contratto come forma a tempo indeterminato (seppure recedibile liberamente dalle parti, alla fine del periodo di formazione).

Infine la norma stabilisce che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi, entro l’11 luglio 2018), il ministero dei Beni culturali dovrà emanare un regolamento mediante il quale saranno stabiliti criteri - validi su tutto il territorio nazionale - utili a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.

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