L’apprendistato stagionale dopo quello “ordinario”
La soluzione prospettata richiede anzitutto che sussistano i requisiti di legge. In particolare, con riguardo all’apprendistato professionalizzante, l’articolo 44, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Tale previsione si applica anche alle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, si ritiene possibile stipulare un secondo rapporto di apprendistato (anche stagionale). Tale possibilità è stata confermata anche dal Ministero del lavoro con la circ. n. 5/2013, in cui è stato chiarito che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. A tal fine occorre valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto a un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore.