Contrattazione

Omessa valutazione dei rischi e job on call

di Alberto Bosco

Anche in mancanza di un'esplicita previsione normativa in tal senso, l'assenza del documento di valutazione dei rischi comporta la riqualificazione del rapporto “a chiamata” il quale, in ossequio al precetto secondo cui il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, si converte in tale ultima tipologia che, normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà aver luogo anche a tempo parziale.

A tali conclusioni cui è giunto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (cfr. Lettera circ. n. 49/2018), in relazione alla violazione dell'art. 14 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nella parte in cui dispone che è vietato il ricorso al lavoro intermittente ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi nel rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel decidere in tal senso, peraltro adeguandosi all'orientamento ministeriale, l'INL ha richiamato anche la giurisprudenza edita sul punto, e ha quindi affermato che dalla nullità parziale del contratto stipulato contra legem deriva la sanzione della conversione nella forma comune del rapporto di lavoro (subordinato a tempo indeterminato), senza che possa assumere alcun rilievo – a differenza di quanto avviene per il contratto a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro – l'assenza di una specifica norma sanzionatoria.

Tuttavia, la conversione dei rapporti intermittenti – che opera automaticamente in assenza del DVR - non può confliggere con il principio di effettività delle prestazioni, secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, devono essere corrisposti in base al lavoro (in termini quantitativi e qualitativi) realmente effettuato sino al momento della conversione.
Va evidenziato che l'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dispone che la valutazione de qua deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli “connessi alla specifica tipologia contrattuale – contratto di lavoro intermittente (ovviamente) incluso - attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro” ……

Quanto alle altre ipotesi di omessa valutazione dei rischi nel caso di prestazione lavorativa resa mediante un contratto “atipico”, si veda la tabella allegata.

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