Contrattazione

Ma restano in vita gli obblighi del Ccnl

di Giampiero Falasca

I contratti collettivi di lavoro che contengono specifiche clausole sociali sono vincolanti per chi concorre ad appalti pubblici, anche se il bando di gara non menziona espressamente l’obbligo di rispettarli.

Con questa interpretazione, le linee guida Anac sulle clausole sociali negli appalti pubblici «sopra soglia» scelgono di valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva, dando un’interpretazione molto rispettosa delle parti sociali, che dovrebbe prevenire situazioni di conflitto applicativo.

Il rinvio ai contratti collettivi va inteso, secondo quanto prevede l’articolo 50 del codice appalti, agli accordi di livello nazionale, territoriale e aziendale sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il documento dell’Anac affronta anche il tema, più generale, dell’estensione che possono assumere le clausole sociali. La questione è molto rilevante perché la giurisprudenza amministrativa e l’ordinamento comunitario hanno una posizione molto critica verso clausole che pongono vincoli eccessivi per il soggetto che subentra nell’appalto, in quanto possono rivelarsi restrittive della concorrenza.

Le linee guida, tenendo conto di queste posizioni, sembrano suggerire una lettura riduttiva o, comunque, molto equilibrata delle clausole, individuando precisi limiti e condizioni che devono essere rispettati affinché il loro inserimento nei bandi sia lecito.

Innanzitutto, è necessario che il contratto che si vuole affidare al nuovo soggetto sia oggettivamente assimilabile a quello eseguito dal soggetto uscente. Inoltre, non si possono inserire obblighi di assunzione quando il contratto in essere presenti un’oggettiva incompatibilità rispetto a quello da attivare. Se, invece, l’incompatibilità si riferisce all’entità delle prestazioni (perché, ad esempio, il nuovo appalto prevede un numero inferiore di lavoratori), la clausola può applicarsi nei limiti del nuovo fabbisogno.

Le linee guida esaminano anche i possibili contenuti delle clausole, chiarendo che il riassorbimento è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dal nuovo contratto e, soprattutto, con l’organizzazione del lavoro del soggetto che subentra.

Le linee guida esaminano anche le possibili conseguenze del mancato adempimento di una clausola sociale, chiarendo che l’impresa che rifiuti in sede di gara di accettare la clausola sociale deve essere esclusa dalla selezione. Non è legittima, invece, l’esclusione nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicare la clausola nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa.

Laddove l’impresa affidataria non ottemperi alla clausola dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante è legittimata ad avvalersi dei rimedi di matrice civilistica, quali clausola risolutiva espressa e penali, mentre non ci sono effetti sull’aggiudicazione.

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