L'esperto rispondeContrattazione

Proroga apprendistato per maternità

di Josef Tschoell

La domanda

Una nostra azienda cliente, con un organico di 4 dipendenti, ha in forza una lavoratrice assunta con un contratto di apprendistato professionalizzante dal gennaio 2015 al gennaio 2018. Per via dell'assenza per maternità il rapporto di apprendistato, e il conseguente periodo formativo, è stato prorogato, come previsto da ccnl Studi Professionali consilp, per la durata dell'assenza per maternità obbligatoria. Durante tale periodo l'azienda mantiene i benefici contributivi legati al rapporto d apprendistato. Se al termine della maternità obbligatoria la lavoratrice si assentasse per maternità facoltativa il rapporto di apprendistato può essere prorogato ulteriormente con conseguenti sgravi contributivi per l’azienda?

L’art. 28, del CCNL per gli Studi professionali (Confprofessioni) prevede che il periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all'apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo. A sua volta l’art. 42, D.Lgs. n. 81/2015 prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni. L’art. 7, DPR 1026/1976 dispone che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato. Così anche l’Inps (msg. n. 6827/2010) ha ritenuto che, di conseguenza, il termine finale del rapporto di apprendistato subisce uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione per maternità, fermo restando la durata complessiva originariamente prevista. Analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva. Si ritiene, dunque, che per il periodo del congedo parentale si possa prorogare il rapporto di apprendistato e, in seguito, fruire della contribuzione ridotta prevista, se l’assenza è superiore a 30 giorni. Le finalità della norma sono quelle di consentire il completamento del periodo formativo e far conseguire la qualifica.

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