Contrattazione

Accordo possibile dopo la consultazione sindacale sulla Cigs

di Alessandro Rota Porta

La circolare 11/2018 dell’Anpal e del ministero del Lavoro definisce anche l’operatività dell’accordo di ricollocazione nella fase di prima applicazione: in particolare, fino al 30 settembre 2018, l’accordo potrà essere sottoscritto anche successivamente al verbale di consultazione sindacale inerente la procedura di Cigs, purché le parti riattivino il confronto in sede ministeriale o regionale.

L’accordo deve essere trasmesso dal datore di lavoro all’Anpal, entro sette giorni dalla stipula e usando il canale informatico.

A quel punto il ministero del lavoro e l’Anpal condividono l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

La procedura

La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione – che è già previsto per i percettori di Naspi da oltre 4 mesi – deve essere presentata, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall’Anpal.

Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di Cigs: è l’Anpal a verificare il rispetto della soglia, accogliendo le domande in base all’ordine cronologico di presentazione.

Inoltre, il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione. Le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono, pertanto, essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

Peraltro, il soggetto erogatore del servizio di assistenza può raccordarsi con il centro per l’impiego competente ovvero con i soggetti accreditati, con la finalità di definire congiuntamente eventuali azioni mirate al mantenimento e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori interessati: su questa partita possono eventualmente entrare in gioco i fondi interprofessionali per la formazione continua, supportando queste azioni.

Che cosa cambia

Rispetto alla normale gestione dell’assegno di ricollocazione collegato al trattamento di Naspi, in questa fattispecie, secondo le previsioni dell’articolo 24-bis, del decreto legislativo 148/2015, ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Questa potrà quindi essere liberamente rifiutata dai lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione al trattamento di integrazione salariale di cui beneficiano: andrebbe comunque chiarito se – in questa ipotesi – il programma di ricollocazione possa o meno continuare.

Se il percorso di ricollocazione non porta però a un nuovo impiego, i lavoratori interessati – una volta disoccupati – non potranno più beneficiare di un altro sistema di assistenza. Inoltre, una volta effettuata la domanda anticipata dell’assegno di ricollocazione, il lavoratore, anche in presenza dei requisiti, non potrà esperire un nuova richiesta dell’assegno in modalità ordinaria, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

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