Contrattazione

Negli alberghi impiego occasionale esteso per le «categorie agevolate»

di Josef Tschöll

Erano molte alte le attese quando è stata resa nota la volontà di inserire nel decreto dignità (87/2018) modifiche alla disciplina sul contratto di prestazione occasionale, in precedenza resa piuttosto rigida per evitare abusi. Alla fine con la legge 96/2018 di conversione del decreto sono state introdotte solamente alcune misure modeste, lasciando sostanzialmente invariato l’impianto costruito.

La novità più significativa riguarda il contratto di prestazione occasionale. In particolare, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono ricorrere al lavoro occasionale avendo alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (senza specificare se a tempo indeterminato) e a condizione che le attività siano rese da parte di titolari di pensione, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate e percettori di prestazioni di sostegno al reddito. Un limite dimensionale che è più favorevole rispetto alla generalità degli utilizzatori, per i quali è pari a cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato.

La norma per come è scritta pone comunque un dubbio. L’albergo che ha al suo interno anche un ristorante o una pizzeria può ricorrere al lavoro occasionale con i limiti ordinari oppure quelli più favorevoli in vigore dal 12 agosto 2018 (data di entrata in vigore della legge 96/2018)? Si ritiene poi che l’azienda alberghiera, qualora abbia alle proprie dipendenze fino a cinque lavoratori (limite ordinario), non sia obbligata a utilizzare i prestatori delle categorie “agevolate”(pensionati, disoccupati eccetera).

Inoltre dalla data di entrata in vigore delle novità questi lavoratori devono autocertificare la propria condizione all’atto della registrazione nella piattaforma telematica dell’Inps. Per l’utilizzatore diventa così più certa la possibilità di computare il compenso in misura pari al 75% ai fini del rispetto del limite annuo di 5mila euro. Identico l’obbligo dei prestatori nel settore agricolo, che devono attestare anche la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Non si applicano sanzioni nei confronti del datore di lavoro agricolo, qualora la violazione derivi da informazioni non veritiere rese dai prestatori.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione a carico dell’utilizzatore, viene introdotta la possibilità per alberghi, enti locali e imprese agricole di trasmettere all’Inps la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni. Con riferimento alle sole imprese agricole, il precedente testo parlava genericamente solo di «durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni». Inoltre, sempre per tale settore, le quattro ore continuative di prestazione sono riferite adesso al nuovo arco temporale e non più alla singola giornata.

Dovranno essere ancora chiariti dall’Inps gli aspetti operativi della possibilità introdotta a favore degli intermediari abilitati (individuati dalla legge 12/1979) di poter versare direttamente per conto del proprio cliente le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale. Oltre a velocizzare l’alimentazione del portafoglio virtuale presente sulla piattaforma informatica dell’Inps, obbligherà i professionisti a recuperare quanto anticipato per il cliente.

La legge di conversione contiene anche una forma di pagamento alternativo per i prestatori. Su richiesta di questi ultimi (espressa al momento della registrazione), il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa, inserita nella procedura informatica, sia divenuta irrevocabile, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione e oneri a carico del prestatore).

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