Contrattazione

Prestazioni occasionali degli steward con il Libretto Famiglia

di Alberto Bosco

L'art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017), ha inizialmente previsto che ogni utilizzatore-persona fisica, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, può ricorrere a prestazioni occasionali con il Libretto Famiglia, gestito tramite l'apposita piattaforma informatica Inps. In seguito alla modifica apportata dall'art. 1, co. 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° gennaio 2018, l'istituto è stato esteso alle attività di cui al D.M. 8 agosto 2007, per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Nella generalità dei casi, nel corso di un anno civile (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno), la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali è ammessa per:
a) ogni prestatore, con riferimento a tutti gli utilizzatori, per compensi fino a 5.000 euro;
b) ogni utilizzatore, con riferimento a tutti i prestatori, per compensi fino a 5.000 euro;
c) le prestazioni rese da ogni prestatore a favore dello stesso utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Nell'ipotesi in esame, invece, si fa riferimento, per ogni prestatore occupato quale steward negli impianti sportivi, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.
In relazione a tale specifica ipotesi, l'Inps – con la circolare 14 agosto 2018, n. 95 – ha dettato le proprie indicazioni operative, chiarendo alcuni dubbi interpretativi. Ulteriori indicazioni sono giunte con il messaggio 24 agosto 2018, n. 3193, e con un comunicato on line.

Utilizzatori: società sportive
Il tema che ci interessa riguarda le società sportive di cui alla legge n. 91/1981, per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 tra le quali rientra l'organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti, in cui si giocano partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. Tali società sono responsabili del controllo dei titoli di accesso (biglietti), dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, cd. steward, assicurandone la direzione e il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza negli impianti in esame.

Una prima precisazione importante attiene al fatto che qui non opera il limite “generale” di 5 dipendenti: quindi, una società sportiva, tipicamente calcistica di serie A, può ricorrere al Libretto Famiglia per gli steward anche se occupa molti dipendenti a tempo indeterminato.

Utilizzo della procedura “Prestazioni occasionali”
Le società sportive di cui alla legge n. 91/1981 devono prima inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti una richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 91/1981 e svolgere attività di cui al D.M. 8 agosto 2007 (dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it). In seguito, il legale rappresentante della società, o un intermediario delegato, possono accedere alle nuove funzionalità attraverso un apposito box presente nel servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia”; le funzionalità disponibili in procedura sono “Gestione Lista Master”, “Gestione Luoghi di Lavoro” e “Gestione Eventi”.
L

e stesse società possono ricorrere alle prestazioni occasionali effettuando le dichiarazioni previste con le stesse modalità del Libretto Famiglia, e quindi senza inviare la comunicazione preventiva, ma inserendo in piattaforma le prestazioni solo dopo che queste si sono svolte. In pratica, al termine della prestazione, ma non oltre il 3° giorno del mese successivo, l'utilizzatore, tramite la piattaforma o il Contact Center Inps comunica i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento, il numero di titoli utilizzati per il pagamento, la durata e l'ambito di svolgimento della prestazione e le altre informazioni per la gestione del rapporto.

Detto che la procedura sarà operativa dal 6 settembre, per quanto riguarda le prestazioni effettuate in agosto, le società potranno comunicarle dal 6 al 12 settembre, per consentirne il pagamento entro la fine del mese di settembre. Saranno accettati anche pagamenti effettuati dopo lo svolgimento della prestazione, purché in tempi utili per consentire l'inserimento delle prestazioni entro il 12 settembre e l'accredito delle somme al lavoratore.

Versamento della provvista
Le società sportive devono versare in anticipo le somme per pagare le prestazioni, contributi ed oneri di gestione con modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”; è possibile anche versare con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito, gestiti con la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid, accessibili dal servizio “Prestazioni Occasionali” del Portale dei Pagamenti Inps con le credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, CNS o SPID). È esclusa la compensazione dei crediti ex art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La procedura informatica include la nuova sezione “Società sportive steward stadi”, accessibile dal sito Inps nel servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia”; per accedervi, le società sportive devono inviare una PEC di richiesta alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti, con la documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 91/1981 e di svolgere l'attività di cui al D.M. 8 agosto 2007, chiedendo che gli importi siano accreditati sul portafoglio elettronico per le prestazioni delle “Società sportive steward stadi”. Le società sportive accedono a tale apposita sezione della procedura per le sole prestazioni degli steward, fermo l'obbligo di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per l'attività svolta da eventuali altri prestatori per finalità diverse.

Limiti economici
Per ogni ora di prestazione valgono gli obblighi retributivi e contributivi relativi al Libretto Famiglia: 8,00 euro di compenso “netto”; 1,65 euro per i contributi IVS alla Gestione separata; 0,25 euro per premio INAIL; 0,10 euro per le spese di gestione Inps.

L'art. 54-bis, co. 1, lett. c-bis), eleva da 2.500 a 5.000 euro il limite dei compensi che possono essere percepiti da ogni singolo prestatore da parte del medesimo utilizzatore, ma solo per le società sportive che occupano steward negli stadi: resta invece fermo il limite di 5.000 euro per i compensi percepibili da ogni prestatore, con riferimento a tutti gli utilizzatori.

L'Inps ha precisato che per le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, è stato introdotto uno specifico regime dei limiti economici per gli steward, e quindi non vige il tetto di 5.000 euro per i compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward. La situazione, per le varie ipotesi, è riassunta nella tabella allegata.

Sanzioni
Premesso che, in genere, se si superano i 2.500 euro a ogni singolo prestatore o comunque il limite di durata della prestazione di 280 ore nello stesso anno civile, si ha la trasformazione a tempo pieno e indeterminato, invece, nel caso degli steward negli impianti sportivi, la sanzione scatta al superamento del limite di 5.000 euro o delle 625 ore nell'anno civile, pari al rapporto tra limite economico annuo e compenso orario per i prestatori del Libretto Famiglia.

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