L'esperto rispondeContrattazione

Somministrazione dopo un contratto a termine

di Alberto Bosco

La domanda

La legge di conversione del D.L.87/18 consente sino al 31 ottobre 2018 la possibilità di “rinnovare” precedenti rapporti di somministrazione a termine con la vecchia disciplina, che non prevedeva alcuna durata massima del contratto, né -diversamente dal contratto a tempo determinato con l’art.21 c.2 D.Lgs.81/15- una specifica disciplina dei rinnovi. E’ possibile dunque stipulare un contratto di somministrazione a termine, dopo la scadenza di un precedente rapporto a termine tra le medesime parti (Agenzia-Lavoratore-Utilizzatore), senza che vi sia il rischio che questo contratto possa essere inteso come nuovo contratto al quale applicare immediatamente la nuova disciplina? Ed in caso positivo, quale durata massima potrà essere applicata?

In realtà le disposizioni di cui al comma 1 – ossia la norma del D.L. n. 87/2018 che modifica i contratti a termine “veri e propri” - si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018: la loro estensione ai contratti di somministrazione è da “prendersi con le molle”. La stessa circ. n. 9/2018 di Assolavoro parla di non chiara formulazione della norma. Secondo la stessa gli atti di proroga e rinnovo stipulati sino al 31 ottobre 2018 devono ritenersi soggetti alla disciplina ante decreto (cioè quella definita nel D.Lgs. n. 81/2015). Ciò significa che a tali contratti si applicherà il previgente regime di acausalità, la durata del contratto fino a 36 mesi e la disciplina delle proroghe applicata prima della legge. La questione che si pone è la precisa individuazione dei contratti ai quali sarebbe applicabile il regime transitorio. Parte della dottrina sostiene la tesi per cui solo ai contratti in essere al 14 luglio si applichi, sino al 31 ottobre 2018, la disciplina precedente il Decreto, non rilevando mai i contratti cessati.

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