di Roberta Di Vieto e Di Liberto Marco

La domanda

Ad un dipendente, fino al mese scorso, veniva trattenuto: 1) 1/5 dello stipendio per arretrati da mantenimento dell'ex coniuge mai corrisposti; 2) 1/10 per debiti tributari, fino alla metà dello stipendio. Oggi è arrivata una ulteriore richiesta da parte del Tribunale affinché il datore trattenga un importo mensile come nuovo mantenimento dell'ex coniuge. Si chiede se debba essere comunque rispettata la precedenza dei vecchi debiti oppure se quelli alimentari prevaricano sul debito tributario e quindi vadano trattenuti per primi. Inoltre, è corretto continuare a considerare come capienza massima la metà dello stipendio? Grazie

La disciplina in materia di pignorabilità degli stipendi è definita sia dall’art. 2 del D.P.R. n. 180/1950, sia dall’art. 545 del codice di procedura civile, norme che indicano quali somme possono essere oggetto di esecuzione forzata ed entro quali limiti. Più in particolare, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, possono essere pignorate per crediti alimentari fino ad un terzo (art. 2, comma uno, n.1, del DPR 180/1950) ed in ogni caso nella misura autorizzata dal giudice (art. 545, comma terzo, c.p.c.), e nella misura massima di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni (art. 2, comma primo, nn. 2 e 3 del DPR 180/1950; art. 545, comma quarto, c.p.c.), mentre il pignoramento per il simultaneo concorso di più cause non può estendersi oltre la metà dello stipendio (art. 2, comma secondo, del DPR 180/1950; art. 545, comma quinto, c.p.c.). Poiché nel caso in esame si configura un simultaneo concorso di più cause di pignoramento, di cui una per crediti alimentari e l’altra per crediti tributari, il limite entro il quale il reddito del lavoratore potrà essere pignorato non potrà superare la metà dello stipendio, anche all’esito del nuovo provvedimento del Tribunale che ha rideterminato gli alimenti in favore dell’ex coniuge del lavoratore. Per quanto attiene all’ordine con cui il datore di lavoro è tenuto a effettuare le trattenute per i titoli sopra esposti, le norme sopra citate non contengono disposizioni al riguardo, pertanto occorrerà rifarsi alle norme del codice civile in materia: i crediti alimentari sono assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 2751, comma primo, n. 4), c.c.; sia i crediti dello Stato per tributi diretti, che i crediti per tributi dovuti agli enti locali, sono privilegiati, sebbene i primi abbiano un grado di privilegio superiore ai secondi (art. 2752 c.c.), mentre i crediti per tributi indiretti (art. 2758 c.c.) ed i crediti per le imposte sul reddito (art. 2759 c.c.) sono soggetti ad ulteriori disposizioni in materia di privilegio. L’ordine dei privilegi relativi sia ai debiti tributari, sia a quelli alimentari, è invece definito dall’art. 2778 c.c.: i crediti per i tributi indiretti e i crediti per le imposte sul reddito devono essere soddisfatti prima dei crediti alimentari; i crediti per tributi diretti e quelli degli enti locali devono, invece, essere soddisfatti dopo i crediti per tributi indiretti e per le imposte sul reddito, nonché dopo i crediti alimentari. Ciò premesso, sebbene il quesito non specifichi la natura dei debiti tributari oggetto di pignoramento, né indichi l’ordine con cui il datore di lavoro ha trattato i crediti oggetto di pignoramento, si ritiene che non possa darsi precedenza ai debiti cronologicamente più risalenti rispetto a quelli sorti successivamente, poiché l’ordine che il datore di lavoro dovrà osservare nel trattenere i debiti dallo stipendio sarà dato dalla natura dei debiti, e non dalla loro data: pertanto, ai sensi delle norme sopra citate, se i debiti fiscali a cui si riferisce il quesito concernono tributi indiretti o imposte sul reddito, tali debiti dovranno essere soddisfatti prima dei debiti alimentari; diversamente, se tali debiti riguardano tributi diretti o di enti locali, i predetti debiti fiscali dovranno essere soddisfatti dopo i crediti alimentari. Tale ordine andrà osservato anche a seguito del nuovo provvedimento del Tribunale di cui tratta il quesito, e che ha solo rideterminato l’assegno di mantenimento, ma non ne ha mutato la natura alimentare. Inoltre, si conferma che il datore di lavoro potrà continuare a considerare come capienza massima la metà dello stipendio del lavoratore, poiché in caso di pignoramento per il simultaneo concorso di più cause opera tale limite.

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