Contrattazione

Consulenti del lavoro, somministrazione sotto la lente della Fondazione Studi

di N.T.

Contratto di somministrazione sotto la lente dei consulenti del lavoro dopo le modifiche introdotte dal decreto dignità e alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti dal ministero del Lavoro con la circolare 17 del 31 ottobre scorso.

Ad occuparsene è un approfondimento della Fondazione studi, diffuso ieri ai professionisti associati, con lo scopo di favorire la corretta applicazione della nuova normativa dopo le novità introdotte dagli articoli 1 e 2 del Dl 87/2018, convertito con modificazioni nella legge 96/2018.

Fra i chiarimenti più significativi fatti dalla circolare ed evidenziati nel documento dei consulenti, quello secondo cui se il contratto di somministrazione supera il periodo di 12 mesi presso lo stesso utilizzatore o ci sia un rinnovo della missione, il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell'utilizzatore medesimo. Allo stesso modo, il limite temporale di 24 mesi previsto sia in caso di ricorso a contratti a termine, sia in caso di utilizzo di contratti di somministrazione a termine, dovrà essere valutato con riferimento al singolo utilizzatore. A tal fine si dovrà tenere conto di tutti i rapporto di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, comprese quelli antecedenti la data di entrata in vigore della riforma.

Particolarmente significative, secondo la Fondazione, sono anche le indicazioni della circolare del Lavoro relativa al periodo transitorio in cui, rilevato che l'intervento di riforma ha inteso estendere il regime del contratto a termine anche ai rapporti di lavoro in somministrazione a termine, si trae la conclusione che in base ad una lettura sistematica tale periodo transitorio trova applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Una conclusione – si precisa nel documento dei professionisti – che sembra divergere con quella resa nella circolare 16/2018 della Fondazione studi consulenti del Lavoro, «con la quale ci si esprimeva invece, e prudentemente, nel senso di ritenere il contratto di somministrazione in linea di principio estraneo all'applicazione del periodo transitorio. Quest'ultimo è apparso, stando alla lettura della legge 96/2018, riconducibile in via esclusiva al contratto a tempo determinato “proprio”, dovendo perciò ritenere perlomeno incerta l'estendibilità alla somministrazione – pur nell'analogia delle fattispecie – di norme che apparivano attagliate espressamente al solo contratto a tempo determinato».

Resta, tuttavia, l'apprezzamento dei consulenti per la scelta operata con la circolare 17/2018, la quale fornisce un'interpretazione sistematico-estensiva che amplia l'applicazione del periodo transitorio, includendo nel suo raggio d'azione anche il contratto di somministrazione. «L'orientamento ministeriale – conclude la Fondazione - assegna maggiore flessibilità applicativa all'introduzione delle nuove norme, con una posizione condivisibilmente pragmatica e di ampio respiro».

Il documento della Fondazione Studi

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