Contrattazione

Il contratto di prossimità può intervenire su causali, proroghe e rinnovi

di Giampiero Falasca


Il punto di forza del contratto di prossimità consiste nella possibilità di introdurre, con efficacia vincolante per tutti i lavoratori che rientrano nel suo campo di applicazione, delle deroghe alle norme legislative o di contratto collettivo vigenti e applicabili al rapporto.
Questa caratteristica rende particolarmente adatto lo strumento per la gestione dei principali vincoli del decreto dignità:la disciplina delle causali e dei rinnovi.
Il Dl 87/2018, modificando l’articolo 19 del Dlgs 81/2015, ha ridotto la durata massima del contratto a termine da 36 a 12 mesi, precisando che tale limite è superabile, sino a 24 mesi (o sino al diverso tetto previsto dai contratti collettivi), solo in casi molto limitati (le cosiddette causali): esigenze estranee all'attività̀ ordinaria dell'impresa, aumenti produttivi significativi e imprevedibili e ragioni sostitutive.
Il contratto di prossimità potrebbe – rispettando tutti i rigidi paletti che fissa il legislatore – rivedere questa disciplina, stabilendo – ad esempio – un allungamento del periodo di acausalità, oppure introducendo causali diverse e aggiuntive rispetto a quelle legali.
Anche il tema delle proroghe e dei rinnovi può essere oggetto di intervento del contratto di prossimità. Secondo il Dl 87/2018, la proroga è ammessa per un numero massimo di 4 volte (la normativa precedente ne consentiva 5) e, se determina il superamento dei 12 mesi di durata massima, è consentita solo in presenza di una delle causali previste dalla legge.
Anche il rinnovo è oggetto di restrizioni: pur non essendo soggetto a limiti numerici, è consentito solo in presenza di una delle causali già ricordate.
Su entrambi questi istituti, un’intesa di prossimità potrebbe intervenire in deroga alla legge. Con riferimento ai rinnovi, si potrebbe rimuovere l’obbligo di indicazione delle causali, cancellandolo del tutto oppure definendo condizioni diverse per il suo funzionamento (un numero minimo di rinnovi acausali, oppure la definizione per via contrattuale di alcune causali ad hoc). Per quanto riguarda il numero delle proroghe, gli accordi di prossimità potrebbero indicare un numero maggiore rispetto a quello previsto dalla legge.
Lo spazio per la creatività delle parti sociali è, quindi, molto ampio, ma attenzione a non superare un limite invalicabile: le intese, infatti, non potranno contenere regole in contrasto con i principi costituzionali e con quelli derivanti dal diritto comunitario e dai trattati internazionali. Un vincolo giusto ma anche difficile da applicare, considerata l’ampia discrezionalità che accompagna la sua valutazione.

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