Contrattazione

I paletti del contratto a termine “in deroga” rispetto alla durata legale

di Alberto Bosco


L’articolo 19, comma 2 del Dlgs 81/2015, dispone che la durata dei rapporti a termine tra le stesse parti, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi; nel computo vanno inclusi i periodi di missione per mansioni di pari livello e categoria legale nell'ambito di somministrazioni a termine.

Ciò non vale ove vigano più favorevoli, disposizioni del contratto collettivo nonché per le attività stagionali. Se il limite dei 24 mesi è superato, per effetto di uno o più contratti, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Lo stesso articolo 19, al comma 3, introduce un’eccezione, stabilendo che un altro contratto a termine fra le stesse parti, con durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. Ove tale procedura non sia stata rispettata o si superi il termine qui stabilito, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Dopo la riduzione della durata massima dei contratti a termine da 36 a 24 mesi per effetto del decreto dignità, la possibilità in esame riveste grande interesse: infatti, le parti, una volta sfruttato il plafond di 24 mesi (o quello maggiore del contratto collettivo, anche aziendale, più favorevole per la durata massima "per sommatoria" di tutti i contratti a termine), possono ricorrere all'Ispettorato per stipulare il cosiddetto contratto in deroga.

Su tale istituto, il Ministero si era già pronunciato nella circolare n. 17/2018, precisando che:
a) il D.L. n. 87/2018 non ha modificato la previsione di cui all'articolo 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale, raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, le stesse parti possono stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi presso le sedi territorialmente competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
b) anche a tale contratto si applica la nuova disciplina dei rinnovi, che impone l'obbligo di individuazione della causale, ai sensi degli articoli 21, co. 01, e 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

Lo stesso Ministero aveva altresì ricordato che restano valide le indicazioni già fornite (cfr. circ. n. 13/2008) quanto alla verifica su completezza e correttezza formale del contenuto del contratto, nonché alla genuinità del consenso del lavoratore, senza che tale intervento determini effetti certificativi sull'effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi di legge: quindi, la stipula in ITL non certifica la correttezza della causale che è stata indicata (e che potrà quindi, in un secondo momento, essere oggetto di verifica ispettiva).

In materia è poi intervenuto due volte l'INL, fornendo ulteriori indicazioni. Anzitutto, è stata risolta, in senso positivo, la questione della possibilità di far ricorso al contratto in deroga presso l'ITL tanto quando il limite iniziale di durata per "sommatoria" di tutti i rapporti a termine sia quello legale previsto dall'art. 19, co. 2 (ossia 24 mesi), sia nel caso in cui il contratto collettivo già preveda un limite di durata più ampio (per esempio: 30 mesi o più).

Va poi evidenziato che, recentemente, lo stesso INL (con Nota n. 8120/2019) – ha risposto all'Ispettorato interregionale di Milano che chiedeva lumi circa l'ipotesi in cui sia presentata richiesta di stipula presso gli Uffici territoriali dell'INL di un nuovo contratto a termine, ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 81/2015, ma esso non indichi le causali ex art. 19, co. 1 (esigenze: temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; sostituzione altri lavoratori; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria), o non sia rispettoso del termine dilatorio ex art. 21, co. 2 (divieto di riassunzione, salvo deroga del contratto collettivo, o attività stagionali, prima che siano decorsi 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, pena la trasformazione a tempo indeterminato).

Nella risposta si precisa che l'orientamento dell'Ispettorato Interregionale, in base al quale è legittima la decisione di non procedere alla stipula assistita in assenza di una causale nel contratto sottoposto all'ITL, è conforme ai chiarimenti già forniti da Ministero e Ispettorato.

Quindi, sebbene l'intervento dell'Ispettorato non abbia effetti "certificativi" quanto all'effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuinità del consenso del lavoratore alla sua sottoscrizione, tuttavia il ricorso alla procedura non è possibile quando:
a) la causale manchi del tutto, in contrasto con quanto disposto da norme imperative;
b) sussista la violazione delle cd. pause intermedie (o stop and go).

Tale orientamento pare condivisibile, anche alla luce del fatto che certamente tutela il datore di lavoro "distratto", il quale, non inserendo la causale e/o violando le pause intermedie, in caso di successive contestazioni, si vedrebbe trasformare il rapporto a tempo indeterminato.

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