Contrattazione

Contratto a termine “supplementare” all’Ispettorato solo con la causale

di Stefano Rossi

Il contratto a termine sottoscritto davanti all’Ispettorato del lavoro, dopo i 24 mesi di durata massima dei rapporti a tempo determinato per il lavoratore, deve contenere la causale. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale nel parere 8120 del 17 settembre 2019. Il contratto a termine assistito presso l’Itl (in base all’articolo 19, comma 3 del Dlgs 81/2015), che può durare fino a 12 mesi, può essere una soluzione percorribile quando stanno per terminare i limiti di durata massima dei rapporti a termine. Spesso i contratti a tempo determinato scadono alla fine dell’anno: è bene conoscere quindi le regole di un eventuale incarico “supplementare”, per decidere come procedere.

L’Ispettorato interregionale di Milano aveva chiesto chiarimenti all’Inl sulla possibilità di sottoscrivere un ulteriore contratto a tempo determinato negli uffici territoriali dell’Ispettorato, anche senza una causale o in deroga alle pause tra un contratto a termine e il successivo.

Condividendo la linea della propria articolazione territoriale, l’Inl ha sostenuto la legittimità della decisione di non procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a termine, in assenza di una causale nel contratto sottoposto all’Ispettorato territoriale. Secondo la nota 8120, l’interpretazione offerta è in linea con quanto affermato nelle circolari 13/2008 e 17/2018, e con la nota 1214 del 7 febbraio 2019.

Il conttatto «aggiuntivo»
Fermo restando i diversi limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, un contratto a tempo determinato che sia “aggiuntivo” e ulteriore rispetto alla durata massima legale già raggiunta per i rapporti a termine con lo stesso lavoratore, può essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, cioè in una sede “assistita”.

Sono previsti, però, alcuni limiti e condizioni. In primo luogo, la competenza dell’ufficio periferico è quella del luogo in cui il lavoratore presta l’attività lavorativa. L’ulteriore contratto a termine può essere stipulato dalle parti soltanto al raggiungimento del limite massimo del precedente rapporto; perciò non si può prevedere alcuna proroga dello stesso.

Non si può procedere alla sottoscrizione del contratto per il personale con qualifica dirigenziale, per gli operai agricoli a tempo determinato o per i contratti stagionali, poiché sono disciplinati da una normativa specifica. Inoltre, come ribadito nel parere, è necessario indicare una causale poiché, trattandosi di un ulteriore contratto, ci troviamo davanti a un rinnovo. Le causali saranno quindi quelle del comma 1 dell’articolo 19:
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Oltre a rispettare la causale, l’ulteriore contratto a termine dovrà considerare lo stop and go tra un contratto e l’altro: dovrà iniziare, cioè, dopo che sia trascorso l’intervallo di dieci o venti giorni, a seconda che il precedente contratto a termine avesse una durata inferiore o superiore a sei mesi.

La rigidità del rispetto dello stop and go, tuttavia, potrebbe determinare un’interruzione del rapporto nei casi in cui sia presente la causale di un evento significativo, temporaneo e imprevedibile, o in caso di ragioni sostitutive. Non è più obbligatoria l’assistenza del lavoratore da parte di una organizzazione sindacale alla quale aderisce.

Condizioni e contributi
L’intervento dell’Ispettorato non ha una funzione certificatoria, ma meramente “notarile”. Infatti, il funzionario si limiterà a verificare la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto e la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso.

Nei casi di violazione della procedura, in assenza della causale ovvero di violazione dei limiti temporali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. Si ricorda, inoltre, che è dovuto il contributo aggiuntivo dello 0,5% nelle ipotesi in cui è dovuto il pagamento del contributo dell’1,40% per finanziare la Naspi.

Già il Tar della Liguria (ordinanza 4 dell’11 gennaio 2019), sospendendo gli effetti della decisione dell’Ispettorato, aveva affermato che il funzionario dello stesso Ispettorato non ha alcun potere certificativo dei contenuti del contratto a termine, in materia di durata complessiva del rapporto di lavoro, di legittimità del rinnovo e delle pause intermedie tra un contratto a termine e l’altro. Pertanto, la violazione della disciplina è sanzionata sul piano contrattuale con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Il contratto sottoscritto all’Ispettorato, comunque, dovrà rispettare i limiti e le condizioni previste dalla legge e il funzionario avrà il compito di verificare la corrispondenza del contenuto del contratto alla normativa vigente.

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