Contrattazione

Ai rider applicate più tutele da lavoratori subordinati

di Giampiero Falasca

In arrivo una piccola rivoluzione per i rider, interessati sotto diversi punti di vista dalle norme contenute nella legge 128 di conversione del decreto crisi (Dl 101/2019).

La legge 128/2019, in vigore dal 3 novembre, individua livelli minimi di tutela che devono essere applicati a tutti soggetti che svolgono – sulla base di un contratto di lavoro autonomo - attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di bici o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. A questi lavoratori si applicano tutele di vario tipo: formale, economico e assicurativo.

Dal punto di vista della forma, i contratti di lavoro autonomo devono essere stipulati per iscritto; inoltre deve essere fornita ogni informazione utile per la tutela degli interessi dei rider, dei loro diritti e della loro sicurezza.

Dal punto di vista economico, il compenso deve essere definito dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di un accordo collettivo, i rider non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali affini. Inoltre deve essere prevista una indennità integrativa per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli.

Viene anche stabilita la copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali, con un premio determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, e si precisa che spetta alla piattaforma digitale il compito di predisporre tutti gli adempimenti tipici del datore di lavoro.

Qualora non rientrino in queste tutele, ai rider si possono applicare quelle relative a tutti i collaboratori delle piattaforme digitali: se operano sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, hanno una maggiore probabilità di ottenere le tutele proprie del lavoro subordinato. Ciò in quanto, nella nuova versione del Dlgs 81/2015 modificata dal decreto crisi, si ricade nella fattispecie della co.co.org ogni volta che la prestazione è organizzata dal committente, anche se tale organizzazione viene svolta mediante una piattaforma digitale e non si concretizza in specifici vincoli di spazio e tempo.

L’effetto di queste misure è molto forte: le piattaforme digitali, infatti, che utilizzano il modello della collaborazione coordinata e continuativa “organizzata” oppure fanno ricorso allo schema del lavoro autonomo, dovranno fare i conti con la dichiarata volontà del legislatore di indirizzare i trattamenti dei lavoratori digitali verso il modello della subordinazione.

Questa visione sembra poco adeguata rispetto alla grande trasformazione del lavoro, che fatica a essere contenuto entro gli schemi classici, e rischia di produrre più danni che benefici a chi si vorrebbe tutelare.

Considerato che le regole sui compensi dei rider entreranno in vigore 12 mesi dopo la data di efficacia della legge di conversione, le parti sociali dovranno tentare di trovare un assetto più moderno e adeguato di quello definito dalla norma, onde evitare che un eccesso di protezione cancelli dei posti di lavoro.

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