Contrattazione

Pa, l’integrativo dirigenti chiama tutti i sindacati del contratto

Il contratto nazionale del 17 dicembre 2020 dell’area delle Funzioni locali sta ponendo prime questioni applicative dipendenti anche dalla sua struttura che accorpa dirigenze prima destinatarie di discipline contrattuali promananti da coontratti di aree diverse. Una di queste questioni è rappresentata dall’esatta individuazione dei soggetti sindacali che gli enti e le amministrazioni dell’area devono convocare per le procedure di confronto e di contrattazione integrativa.

Più esattamente, alcuni si domandano se questi soggetti possano essere selezionati sulla base delle singole sezioni in cui il contratto nazionale è suddiviso. A questo proposito occorre ricordare che, in base all’articolo 43, comma 1 del Dlgs 165/2001, le unità contrattuali nell’ambito delle quali viene accertata la rappresentatività dei sindacati ai fini della loro ammissione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali sono esclusivamente i comparti o le aree. Analogamente, l’articolo 43, comma 3 del Dlgs 165/2001 individua il comparto o l’area come ambito per il calcolo della percentuale di rappresentatività necessaria per la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo relativo all’ambito stesso. Appare chiaro che le sezioni in cui può essere suddiviso un contratto nazionale non costituiscono ambiti contrattuali autonomi.

La disciplina del contratto del 17 dicembre 2020 sul sistema delle relazioni sindacali deve essere quindi correttamente interpretata in relazione a questa cornice legislativa, e si deve quindi ritenere che tutti i soggetti sindacali indicati dall’articolo 7, comma 2 del contratto risultino titolari presso ciascun ente e amministrazione dell’area dei diritti all’informazione, al confronto e alla contrattazione integrativa come disciplinati dal Titolo II e da ciascuna sezione dello stesso contratto, senza che a questi fini sia possibile selezionarli in relazione alla riferibilità della dirigenza dell’ente o amministrazione all’una o all’altra delle sezioni.

Un’altra questione concerne, per gli enti con meno di tre dirigenti in servizio dove la contrattazione integrativa è sostituita dal confronto, l’eventuale sottoposizione dell’atto conclusivo del confronto al regime dei controlli previsti dagli articoli 40, comma 3-ter (per l’atto unilaterale) e 40-bis, comma 1 (per il contratto collettivo integrativo) del Dlgs 165/2001, o per l’atto unilaterale. L’estensibilità in via analogica di questo regime sarebbe fondata sull’identità delle materie devolute, nel caso di specie, al confronto (modulo, si ricordi, non negoziale) sostitutivo della contrattazione integrativa. Questa interpretazione non sembra condivisibile. Al riguardo si deve rammentare che la contrattazione collettiva nazionale deve esplicitarsi nella cornice della disciplina del Dlgs 165/2001, e infatti il contratto del 17 dicembre 2020 non detta, nemmeno relativamente alla fattispecie dell’articolo 44, comma 1, lettera g), alcuna disposizione in materia di sottoposizione della sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, atto conclusivo del confronto, al sistema dei controlli previsto per l’ipotesi di contratto collettivo integrativo o per l’atto unilaterale. D’altra parte questa scelta negoziale si pone in continuità con quella operata dalla previgente disciplina contrattuale nazionale che, relativamente al caso di enti con meno di 5 dirigenti in servizio, prevedeva la sostituzione della contrattazione integrativa con il modulo, anch’esso non negoziale, della concertazione. L’interpretazione diacronica dell’istituto conferma dunque che, nel caso di specie, non è mai stato ipotizzato dai contratti nazionali il regime di controllo e pubblicità previsto per il contratto integrativo o per l’atto unilaterale sostitutivo. Resta ferma, ovviamente, l’applicazione della disciplina legislativa e contrattuale sui controlli sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

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