Contrattazione

Smart working e tutele garantiti fino a marzo

di Alessandro Rota Porta

La pandemia ha portato con sé una regolamentazione parallela di alcuni istituti normativi, volta a salvaguardare la platea più fragile dei lavoratori e – come avvenuto per lo smart working – a snellire le normali procedure, per adattare l’impianto operativo alle esigenze dettate dalla situazione in atto.

Nel primo caso, il legislatore, seppure con un percorso assai tortuoso, ha dedicato un particolare regime di tutele nei confronti dei lavoratori cosiddetti fragili, ossia quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. La tutela consiste nella equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero: grazie alla legge di Bilancio 2021, questa misura è estesa al periodo compreso tra il 1° gennaio scorso e il prossimo 28 febbraio.

Stato di emergenza

Ricordiamo, peraltro, che il Dl Milleproroghe (183/2020) ha allungato fino alla cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo, l’obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio in base a fattori quali età, immunodepressione, comorbilità, terapie salvavita, precedenti patologie oncologiche. Tale obbligo (in precedenza in vigore fino al 31 dicembre 2020) si applica anche ai datori di lavoro che, in linea generale, non sono tenuti alla nomina del medico competente ma che possono provvedervi in questa fase di emergenza oppure chiedere l’intervento di uno di essi tramite l’Inail.

L’iter è il seguente: viene individuato il medico della sede territoriale Inail più vicina al domicilio del lavoratore; si stabilisce la condizione di fragilità e il medico esprime il giudizio di idoneità fornendo indicazioni sulle soluzioni per tutelare la salute del lavoratore o della lavoratrice; il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da Iva per il pagamento della prestazione effettuata.

Semplificazione

Venendo poi al lavoro agile, le norme legate alla gestione del Covid hanno plasmato una declinazione semplificata dell’istituto, con la finalità primaria di consentire la prosecuzione delle attività lavorative anche nel contesto dei lockdown introdotti per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

In particolare, lo smart working Covid poggia, appunto, lungo tre direttrici: consentire il mantenimento di alcune attività o di una parte delle stesse, grazie alle prestazioni da remoto ed evitare così non solo chiusure ma anche il ricorso agli ammortizzatori sociali; salvaguardare i lavoratori, soprattutto quelli più deboli, dal contagio dal coronavirus; permettere ai lavoratori genitori, di prestare assistenza ai figli in concomitanza con le fasi di chiusura o di didattica a distanza delle scuole.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 tutti i datori di lavoro potranno attivare lo smart working senza dover sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente.

Anche in merito ai profili inerenti la sicurezza sul lavoro, nel solco delle esigenze di semplificazione, è stata individuata la possibilità di adempiere all’obbligo di rendere al lavoratore l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 22, della legge 81/2017, in via telematica.

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