Contrattazione

Blocco dei licenziamenti al 31 ottobre anche se non si utilizza la Cigd

di Giampiero Falasca e Matteo Prioschi

Il decreto legge Sostegni è approdato in Senato e il testo, nella parte relativa al blocco dei licenziamenti, è ovviamente invariato rispetto a quello pubblicato in «Gazzetta Ufficiale». Invece la relazione illustrativa è cambiata e amplia la portata del provvedimento.

L’articolo 8, comma 9 stabilisce il divieto di recesso per motivi economici e organizzativi fino al 30 giugno, sia individuale che collettivo, fatto salve alcune eccezioni. Il comma 10, però, prevede che il divieto prosegue fino al 31 ottobre 2021 per alcune categorie di datori, precisamente quelli «di cui ai commi 2 e 8». Leggendo questi commi si comprende che destinatari dell'allungamento del divieto sono i datori di lavoro «che sospendono o riducono l’attività lavorativa» per via del Covid e chiedono l’ammissione all’assegno ordinario o alla cassa in deroga (comma 2), e quelli che richiedono la cassa integrazione per operai agricoli (comma 8).

Questa lettura era confermata dalla relazione illustrativa del decreto circolata nei giorni scorsi, a Dl già approvato e oggetto di una prima bollinatura. Nel documento si leggeva che la proroga del blocco riguarda «i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale».

Nella versione della relazione illustrativa pubblicata sul sito del Senato si legge, invece: «il comma 10 prevede, per i soli datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8, ovvero per coloro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale Cigd, assegno ordinario e Cisoa con causale Covid-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021». Il decreto è sempre lo stesso, ma lo si interpreta in modo diverso, supportando la lettura già contenuta nelle slide pubblicate dal ministero del Lavoro in occasione dell’approvazione del provvedimento da parte del Governo.

Il chiarimento è utile, ma se il testo del decreto afferma una cosa, che forse non è quella che si voleva esprimere, invece di interpretarlo con documenti di limitato o nullo valore normativo sarebbe meglio limitarsi a correggerlo in fase di conversione, evitando di adottare un processo legislativo e attuativo in cui ci si affida sempre più a Faq e slide che riducono l’attendibilità stessa delle fonti primarie.

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