Contrattazione

Contratti a termine, una chance per proroga o rinnovo acausali

di Aldo Bottini

Con il decreto Sostegni è arrivato anche il quarto rinvio della possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine senza causale. Con una differenza, però, rispetto a quelli precedenti.

Effetti del decreto Dignità

Proviamo a ricapitolare. Nel corso dell’emergenza, è risultato sempre più chiaro che i vincoli ai rapporti a termine introdotti dal decreto Dignità, piuttosto che incrementare le assunzioni a tempo indeterminato, stavano determinando la perdita del lavoro per molti lavoratori arrivati a scadenza, che non potevano essere prorogati né richiamati a meno di inserire nel contratto improbabili causali, foriere di sicuri futuri contenziosi, da cui le aziende si tengono lontane.

I dati

I dati via via forniti dal ministero del Lavoro lo hanno ripetutamente confermato. Il buon senso avrebbe suggerito di eliminare tout court l’obbligo di causale, o quantomeno di sospenderlo fino all’uscita dalla pandemia. Ma il vincolo politico, posto da chi ha fatto del decreto Dignità una bandiera, ha prevalso. E così si è proceduto di proroga in proroga. Dopo un primo intervento volto solo a rendere possibili proroghe e rinnovi anche in costanza di cassa integrazione (marzo 2020, decreto Cura Italia), si è finalmente deciso di consentire proroghe e rinnovi senza causale, ma solo per i contratti in essere al 23 febbraio 2020 e fino al 30 agosto 2020, data in cui comunque il rapporto doveva cessare (decreto Rilancio). Il decreto Agosto ha offerto la possibilità per una sola volta, entro il 31 dicembre 2020, di prorogare o rinnovare tutti i contratti (non più solo quelli in essere al 24 febbraio 2020) senza causale per un massimo di 12 mesi, fermo restando il limite di durata complessiva di 24 mesi.

La nota dell’Ispettorato

L’ispettorato nazionale del lavoro, con una nota del 16 settembre 2020, ha chiarito che la deroga investiva non solo la causale, ma anche il numero massimo di proroghe e il rispetto dei periodi cuscinetto tra un contratto e l’altro. La legge di Bilancio 2021 ha esteso le deroghe fino al 31 marzo 2021. L’estensione temporale ha lasciato inalterate le altre condizioni, in particolare quella dell’unicità della proroga o del rinnovo acausali. In sostanza, come ha confermato il ministero del Lavoro (risposta a interpello n. 2/2021), si trattava di un bonus che poteva essere utilizzato una sola volta tra il 15 agosto 2020 e il 31 marzo 2021.

Il decreto Sostegni

Il Sostegni ha invece riproposto la deroga fino al 31 dicembre 2021, non limitandosi a modificare la data ma riscrivendo ex novo la norma e soprattutto chiarendo che proroghe e rinnovi in deroga possono intervenire sempre «per una sola volta», ma a partire dall’entrata in vigore del decreto medesimo (23 marzo 2021), senza tener conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Quindi chi ha già usufruito in precedenza di una proroga o di un rinnovo acausale ha una seconda possibilità a condizione che la proroga o il rinnovo abbiano una durata non superiore ai 12 mesi, e fermo restando il limite complessivo massimo di durata del rapporto di 24 mesi.

Casi di applicazione

La disposizione, analogamente a quella precedente, si applica anche ai contratti a termine stipulati a scopo di somministrazione (si veda la già citata risposta ad interpello n. 2/2021 del Lavoro) e comporta la deroga non solo alla causale ma anche al numero di proroghe e allo stop and go (nota Inl del 16 settembre 2021). Ancora, stante l’identica formulazione, non può non valere per la nuova norma quanto osservato dall’Inl nella nota già citata rispetto alla norma precedente: il termine del 31 dicembre va riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo. Quindi la durata del rapporto potrà protrarsi anche nel 2022, fermo naturalmente il limite massimo complessivo di durata dei 24 mesi.

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