Contrattazione

Licenziamenti possibili a chi cessa l’attività, anche senza liquidazione

di Angelo Zambelli

Il decreto Sostegni ha disposto per tutti i datori di lavoro la proroga fino al 30 giugno 2021 del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici, attualmente in scadenza al 31 marzo.

Parallelamente, sul fronte degli ammortizzatori il decreto ha previsto una nuova tranche di 13 settimane gratuite di cassa integrazione ordinaria (Cigo) con causale Covid-19, da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i datori di lavoro al di fuori dal campo di applicazione della Cigo è stato previsto, invece, un totale di 28 settimane gratuite di assegno ordinario a carico del Fis e di cassa integrazione in deroga, da fruire nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Solo quest’ultima tipologia di datori di lavoro è destinataria, sulla base del comma 10 dell’articolo 8, di un’ulteriore proroga del blocco, essendo a loro precluso di procedere ai licenziamenti per motivi economici anche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Nonostante la chiara formulazione della norma, che è in linea con le slide esplicative fatte circolare dal ministero del Lavoro, occorre notare come una prima relazione illustrativa al decreto Sostegni diffusa all’indomani dell’approvazione del Decreto abbia fornito un’interpretazione maggiormente restrittiva di tale specifica proroga del blocco, ritenendola applicabile ai soli datori di lavoro che utilizzino effettivamente (e per il tempo di fruizione) le 28 settimane di assegno ordinario a carico del Fis o di Cigd. Una seconda relazione illustrativa, diffusa successivamente alla prima, ha confermato che l’ulteriore proroga del divieto riguarda solo i datori che «possono fruire» dei trattamenti di ammortizzazione sociale con causale Covid-19 diversi dalla cassa integrazione ordinaria. Riteniamo senza dubbio più corretta tale seconda opzione interpretativa, sia alla luce del tenore letterale della norma, sia osservando in parallelo la differente estensione temporale dei periodi di blocco e delle settimane accordate di ammortizzazione sociale.

Per il resto, le norme che sovrintendono al nuovo blocco dei licenziamenti e alla sospensione delle relative procedure restano quasi del tutto immutate rispetto alle precedenti, con una sola importante eccezione. Infatti, a essere esclusi dal divieto (e quindi consentiti) sono:

il licenziamento di personale già impiegato nell’ambito di un contratto di appalto, che sia stato successivamente riassunto in esecuzione di una norma di legge o di clausole sociali a seguito del subentro di un nuovo appaltatore;

il licenziamento intimato in caso di fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero nel caso in cui sia disposta la cessazione dello stesso;

il licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neppure parziale, dell’attività e salvo il caso in cui nel corso della liquidazione si configuri un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex articolo 2112 del Codice civile.

Tale ultima fattispecie presenta una formulazione inedita rispetto alle omologhe norme contenute dapprima nel decreto Agosto e poi nella legge di Bilancio 2021: è stata, infatti, introdotta una nuova eccezione al divieto di licenziamento nel caso di cessazione definitiva dell’attività d’impresa, indipendentemente dalla messa in liquidazione della società. Si tratta di una novità non di poco conto, posto che sembrerebbe d’ora in poi sufficiente annunciare l’intenzione di cessare definitivamente l’attività produttiva, senza dare luogo contestualmente alla liquidazione in bonis dell’azienda, per avviare una procedura di licenziamento collettivo.

Viene, infine, fatta salva la possibilità per i datori di lavoro di stipulare accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto con i soli lavoratori che volontariamente vi aderiscano, ai quali eccezionalmente (non trattandosi di un’ipotesi di perdita involontaria del lavoro) viene consentito l’accesso alla Naspi.

Si tratta di una modalità di gestione degli esuberi molto utilizzata dalle aziende durante l’attuale periodo emergenziale, che varrebbe la pena mantenere anche una volta che, auspicabilmente, il nostro Paese sarà fuori dalla crisi pandemica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©