Contrattazione

Per la Naspi «neutralizzata» la cassa integrazione

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il sostegno ai lavoratori in questo particolare periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 passa anche per l’alleggerimento della normativa prevista in materia di concessione della Naspi. In tal senso, infatti, il decreto Sostegni prevede che, per le indennità concesse dalla data di entra in vigore del decreto stesso, vale a dire dal 23 marzo e sino al 31 dicembre 2021 i requisiti richiesti per accedere al sostegno economico siano meno stringenti.

Cade, se pur temporaneamente, uno dei requisiti soggettivi richiesti. Per il periodo sopra indicato, chi ha perso involontariamente (ovvero il rapporto è cessato in un contesto in cui è ammesso comunque l’accesso alla Naspi) non deve più avere totalizzato 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La modifica è stata ispirata dal frequente ricorso alla cassa che, nell’ultimo anno, ha caratterizzato molti rapporti di lavoro. La norma di riferimento, nell’identificare il requisito soggettivo delle 30 giornate di lavoro usa il termine «effettivo», con ciò andando a escludere ogni giorno in cui il lavoratore non ha lavorato, e questo a prescindere dalla motivazione che ha indotto la mancata prestazione.

Nei giorni esclusi, quindi non validi ai fini del requisito richiesto, rientrano a pieno titolo anche i giorni di sospensione della prestazione lavorativa a zero ore e rientranti nel sistema degli ammortizzatori sociali. Permangono ovviamente, le altre condizioni. Resta il fatto che il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione, nel senso che non ha lavoro anche se deve aver dato la disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa. Confermata anche la necessità, per il soggetto che richiede la prestazione Naspi di vantare almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

Vale la pena rammentare che la Naspi viene erogata per un periodo corrispondente alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi e che, a partire dal 91° giorno di fruizione, il trattamento si riduce del 3% mensile.

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