Contrattazione

Persone fragili in lavoro agile o in malattia

di Enzo De Fusco

Per i lavoratori fragili che non possono lavorare in modo agile, la tutela della malattia si estende fino al 30 giugno 2021 e con effetto retroattivo dal 1° marzo. Lo prevede l’articolo 15 del decreto Sostegni. Fino al 30 giugno, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione ad altra mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Nel caso in cui la mansione non possa essere resa in modalità agile, per i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, scatta una tutela straordinaria secondo cui il periodo d’assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, con una decurtazione ai 2/5 della normale indennità se non vi sono familiari a carico.

Come precisato più volte dall’Inps (messaggio 171/2021) le tutele in questione interessano solo i lavoratori dipendenti, con esclusione quindi di quelli iscritti alla Gestione separata Inps.

La norma inizialmente prevedeva la tutela fino al 31 luglio 2020, poi prorogata fino al 15 ottobre 2020. Solo con la legge di Bilancio 2021 il legislatore ha introdotto di nuovo la tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, lasciando scoperto il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Ora interviene l’articolo 15 del Sostegni con due modifiche.

Una prima modifica (comma 1, lettera a) riguarda l’ambito temporale della tutela, che si estende al 30 giugno 2021. Questa novità però va analizzata in combinazione con quanto indicato nel comma 3, in cui si afferma che per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Dl 41 si applica la nuova disciplina, disponendo così una retroattività della norma. La tecnica utilizzata sembrerebbe purtroppo portare ad escludere che la nuova disciplina possa applicarsi anche al periodo tra il 16 ottobre al 31 dicembre 2020. Infatti, la relazione tecnica sul punto prevede che con riferimento al fondo stanziato con la legge di Bilancio 2021 «si ritiene lo stesso capiente per consentire l’applicazione della disposizione limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021».

Un’ulteriore modifica riguarda il periodo di comporto. La nuova disposizione prevede che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Al riguardo, sembra possibile affermare che la retroattività delle nuove disposizioni (articolo 15, comma 3) porta a ritenere che l’esclusione dal computo riguardi il periodo dal 1° marzo al 30 giugno.

In verità il Ministero ha precisato in via amministrativa che l’esclusione debba riguardare anche i periodi precedenti, però su questo chiarimento sussiste qualche dubbio di tenuta.

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