Contrattazione

Contratto di agenzia se si fa solo promozione

di Alessandro Limatola e Ada Petrone

La conferma che nel contratto di agenzia la prestazione può consistere in atti di vario e non predeterminato contenuto arriva da una recente decisione del Tribunale di Roma (giudice Monica Emili), il quale, con la sentenza 2403/2021 del 12 marzo scorso, ha ritenuto di natura agenziale un rapporto in cui l’attività svolta in favore della preponente si qualifichi quale promozione di affari nel suo interesse, non potendosi porre seriamente in dubbio l’esistenza di uno stretto nesso di causalità/strumentalità rispetto alla conclusione dell’affare.

Dalla motivazione della sentenza si rileva che, per oltre sei anni, il ricorrente aveva contattato, incontrato e sollecitato i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni al fine di ottenere lettere di collaborazione o patrocini per i rapporti cartografici della impresa mandante nella zona di competenza.

L’attività dell’agente era, quindi, finalizzata a ottenere presso questi enti delle “lettere di acquisizione” (nello specifico si trattava di ottenere gli strumenti tecnici, commerciali e di comunicazione) essenziali per la realizzazione delle opere cartografiche descritte nel contratto di agenzia stipulato fra le parti quale attività “core” della impresa preponente, collocandosi tale attività nell’ambito della operazione finalizzata alla vendita.

Nel giudizio è stato accertato come il “nomen iuris” utilizzato dalle parti non fosse contraddetto dall’accertamento delle effettive modalità di svolgimento del rapporto nel corso del periodo indicato: modalità apparse del tutto coincidenti con il dato formale.

Sulla base dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuta più pertinente, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha individuato così l’attività di promozione considerata tipica dell’agente di commercio secondo l’articolo 1742 del Codice civile nella promozione della conclusione di contratti e in tutta quella serie di attività prodromiche attuate in una determinata zona, comprese le svariate «attività di impulso» ovvero di «agevolazione», volte a incrementare o sostenere verso l’acquisto, la domanda del prodotto offerto dall’impresa preponente.

Il Tribunale ha concluso, quindi, che nel collocare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nell’ambito di quello di agenzia, non si può prescindere dall’accertamento delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, nel corso del periodo indicato, ove queste appaiano del tutto coincidenti con il dato formale (all’agente era stata riconosciuta ogni indennità prevista dalla normativa vigente in tema di agenzia).

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