Contrattazione

Stagionali senza causali, stop and go e limiti di durata anche dopo il Dl Dignità

di Aldo Bottini

Con l'avvicinarsi della stagione estiva, e con essa di una ripresa delle attività turistiche (si spera) all'attenuarsi dell'emergenza pandemica, si ripropone il tema dei contratti a termine stagionali. I contratti stagionali hanno sempre goduto di un regime particolare. Senza andare troppo indietro nel tempo, basterà ricordare che già nel testo originario del Dlgs 81/2015, prima del decreto Dignità, i contratti a termine per attività stagionali erano esentati dal limite complessivo di durata massima dei contratti tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, dal limite quantitativo e dal cosiddetto stop and go.

Il decreto Dignità, che ha (re)introdotto l'obbligo della causale oltre i 12 mesi e per i rinnovi, ha esentato anche da tale obbligo i contratti stipulati per attività stagionali, con una disposizione applicabile anche ai contratti stipulati a scopo di somministrazione.

Ma quali sono le attività stagionali che legittimano contratti acausali e sottratti ai limiti temporali e quantitativi? L'articolo 21 del Dlgs 81/2015, non modificato sul punto dal decreto Dignità, prevede che le attività stagionali siano individuate da un apposito decreto del ministero del Lavoro, e che fino all'emanazione di tale decreto valga l'elenco contenuto nel Dpr 7 ottobre 1963 n. 1525, che per il vero non trova piena rispondenza nella realtà lavorativa attuale. Questa è probabilmente la ragione per cui è stata lasciata, dallo stesso articolo 21 del Dlgs 81/2015, alla contrattazione collettiva (a tutti i livelli, quindi anche territoriale e aziendale) la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali. L'inserimento della facoltà sindacale di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità all'interno di un comma che disciplina gli intervalli temporali tra un contratto e l'altro poteva far sorgere il dubbio che tale facoltà rilevasse solo ai fini dell'esclusione dall'obbligo di osservare l'intervallo. Tuttavia, sin da subito, l'opinione unanime dei commentatori era stata quella di considerare l'individuazione della stagionalità effettuata dal secondo comma dell'articolo 21 (comprensiva quindi delle ipotesi contrattual-collettive) come utilizzabile in relazione a tutte le ulteriori disposizioni derogatorie previste a favore dei contratti stagionali, anche in virtù dell'espresso e ripetuto richiamo dell'articolo 21 ad opera di tali disposizioni. Con la nota 413 del 10 marzo 2021, l'Ispettorato nazionale del lavoro, a ciò sollecitato da associazioni di settore, ha confermato tale interpretazione. Analogamente, varrà anche per le ipotesi di stagionalità previste dalla contrattazione collettiva il diritto di precedenza del lavoratore nelle nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali. L'Ispettorato ha altresì rilevato che la natura stagionale dell'attività non preclude la possibilità di effettuare (anche) assunzioni a tempo indeterminato, considerata l'eventualità che possa rendersi necessario lo svolgimento di attività preparatorie nei mesi in cui non è prevista l'apertura al pubblico.

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