Contrattazione

Con gli ammortizzatori Covid, contratti a termine sempre prorogabili in deroga

di Giampiero Falasca

La proroga dei contratti a termine e di somministrazione durante la fruizione della cassa integrazione con causale Covid non si applica solo durante la vigenza del decreto Cura Italia (Dl 18/2020), ma vale anche per gli ammortizzatori sociali che, per effetto di provvedimenti successivi, hanno prorogato gli strumenti iniziali.

Con la nota 762/2021, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito un possibile dubbio interpretativo relativo all'articolo 19-bis del Dl 18/2020, la norma che riconosce la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale; questa facoltà viene riconosciuta in deroga al divieto contenuto nell'articolo 20, comma 1, lettera c), del Dlgs 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in «unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato».

La deroga si applica ai datori di lavoro «che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22» del medesimo Dl 18/2020. Il dubbio è sorto in merito all'applicabilità del principio durante la fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalle norme approvate successivamente al decreto Cura Italia (da ultimo, il decreto Sostegni).

L'Ispettorato risolve il dubbio precisando che le norme che hanno prorogato gli ammortizzatori sociali hanno fatto sempre fatto riferimento all'articolo 19 e seguenti del Dl 18/2020, e facendo presente che lo stesso articolo 19-bis si riferisce agli ammortizzatori Covid «nei termini ivi indicati», un rinvio da interpretare in senso “dinamico”, che fa riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinatari degli strumenti di integrazione salariale emergenziali. Pertanto, l'Ispettorato ritiene possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore dell'ultimo decreto sugli ammortizzatori Covid).

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