Contrattazione

Così si moltiplicano le agevolazioni di nicchia

Il nuovo contratto di rioccupazione introdotto dal decreto Sostegni- bis rischia di rivelarsi l’ennesimo incentivo riservato a una platea limitata, in un quadro di bonus per le assunzioni sempre più ingarbugliato e selettivo

di Alessandro Rota Porta

Il nuovo contratto di rioccupazione introdotto dal decreto Sostegni- bis rischia di rivelarsi l’ennesimo incentivo di nicchia, in un quadro di bonus per le assunzioni sempre più ingarbugliato e selettivo. La norma prevede, per i datori di lavoro che assumono (fino al 31 ottobre) lavoratori in stato di disoccupazione, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori stessi, esclusi i premi Inail, nel limite di 6mila euro su base annua, per un periodo di sei mesi. In pratica, si tratta di un esonero totale “virtuale” poiché, al massimo, si potrà godere di 3mila euro di incentivo.

La condizione essenziale per lo sgravio è la stipula, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali della risorsa al nuovo contesto lavorativo: il programma dura sei mesi, al termine dei quali le parti sono libere di recedere dal contratto. In quest’ultimo caso, il recesso datoriale comporterà il recupero del beneficio fruito.

Perché la misura avrà basse possibilità di applicazione? Il primo aspetto limitante sta in un altro requisito richiesto dalla norma, ossia l’assenza, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, nella stessa unità produttiva: aspetto, questo, difficile da immaginare, viste le prospettive conseguenti al termine del blocco dei licenziamenti. Inoltre, per non restituire il beneficio, il datore di lavoro si dovrà impegnare a non effettuare licenziamenti nei sei mesi successivi alla fine del periodo agevolato, sia nei confronti del lavoratore assunto, sia di altri dipendenti di pari livello e categoria, in forza nella stessa unità produttiva.

Inoltre, è richiesto il rispetto dei principi generali per la fruizione dei bonus assunzionali: l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, né violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale (salvo che l’assunzione riguardi lavoratori con livello diverso rispetto a quelli sospesi, o da impiegare in diverse unità produttive). Gli incentivi non spettano, poi, per i lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o con rapporti di collegamento con il datore che assume.

Suscita perplessità anche la definizione molto blanda del progetto individuale di inserimento: è auspicabile che la conversione in legge del decreto possa dare qualche indirizzo sui contenuti specifici che deve avere. Senza certezze sulle modalità operative, il datore di lavoro potrà essere sempre richiamato a restituire l’incentivo laddove – in sede di verifica ispettiva – l’accertatore non ritenga “idoneo” il programma formativo.

Infine, l’esonero contributivo collegato al contratto di rioccupazione – di fatto – non sarà fruibile da subito: la misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e occorre attendere anche le istruzioni gestionali dall’Inps. Una sorte analoga stanno vivendo due dei bonus introdotti con l’ultima legge di Bilancio, ossia quelli per l’assunzione di giovani under 36 e di donne svantaggiate: in questi due casi – nonostante le circolari esplicative Inps siano già state emanate – l’autorizzazione Ue non è ancora stata notificata, costringendo i datori di lavoro interessati ad attendere non solo l’effettivo godimento dei benefici ma anche il recupero delle quote pregresse finora maturate. In questo panorama, le probabilità di successo del contratto di rioccupazione si riducono davvero al lumicino.

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