Contrattazione

Smart working al nodo sicurezza

Formazione dei lavoratori sullo smart working, divieto di lavorare in luoghi pubblici, creazione di commissioni tra aziende e sindacati per monitorare l’esperienza del lavoro agile su larga scala, regole per evitare la connessione permanente dei lavoratori agli strumenti informatici

di Valentina Melis e Serena Uccello

Formazione dei lavoratori sullo smart working, divieto di lavorare in luoghi pubblici, creazione di commissioni tra aziende e sindacati per monitorare l’esperienza del lavoro agile su larga scala, regole per evitare la connessione permanente dei lavoratori agli strumenti informatici. Sono gli accorgimenti che si affacciano in alcuni contratti collettivi nazionali e aziendali per dare riposte sul fronte sicurezza e salute dei lavoratori, sia durante l’home working “forzato”, adottato come misura di contrasto alla pandemia, sia in vista di una permanenza del lavoro agile nell’organizzazione futura delle aziende.

Si è passati da una situazione nella quale al telelavoro - con regole e disposizioni rigide sulla postazione e sui relativi controlli - si è aggiunto nel 2017 lo smart working, senza vincoli di orario e di luogo della prestazione. Ma mentre questa modalità organizzativa coinvolgeva prima del Covid meno di 600mila lavoratori, ora si stima che il 70% delle grandi imprese manterrà in media 2,7 giorni di smart working alla settimana, e che nel “new normal” saranno 5,3 milioni i lavoratori coinvolti, anche solo per alcuni giorni al mese (Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano).

Attualmente vige lo smart working semplificato, cioè senza la necessità dell’accordo individuale tra azienda e lavoratore e con l’informativa “standard” Inail sui rischi, inviata via email. E il sistema andrà avanti fino al 31 dicembre: la proroga della scadenza del 31 luglio dovrebbe entrare nella legge di conversione del Dl 52/2021 (il relativo emendamento è già stato approvato in commissione). Dopo si tornerà a siglare gli accordi individuali: «Lo smart working - spiega Agatino Cariola, direttore centrale rapporto assicurativo dell’Inail - resta una forma di lavoro subordinato. L’accordo individuale dovrebbe stabilire i limiti temporali e i luoghi dove è ammessa la prestazione lavorativa, consentendo all’Inail di verificare se un eventuale infortunio si sia svolto in occasione di lavoro o no».

Il futuro dello smart working

Sul futuro dello smart working, tuttavia, si confrontano approcci diversi. Il primo è quello di chi propende per un approccio “libero”, ritenuto in linea con la legge 81/2017 sul lavoro agile. Una legge, questa, considerata sufficiente sul fronte della tutela per entrambe le parti (aziende e lavoratori). Anche perché, superata la fase emergenziale, pare difficile anticipare i contorni del mondo del lavoro che verrà. In questo contesto il rischio di una duplicazione di norme che replicano fuori dall’azienda quanto accade al suo interno, viene percepito come penalizzante e destinato a zavorrare proprio lo smart working: troppe rigidità rischiano di annullare il punto di forza del lavoro agile. Quindi, se si limita la libertà dell’istituto, tanto vale tornare in azienda.

L’altro approccio punta e fissare regole più precise. E non solo con accordi individuali. Per Angelo Colombini, segretario confederale Cisl con delega a salute e sicurezza, «sullo smart working sarebbe opportuno siglare accordi interconfederali per settore o distinguendo tra pubblico e privato, per stabilire una cornice generale di riferimento».

Il caso concreto

Intanto l’Inail ha riconosciuto da poco un indennizzo da 20mila euro a una lavoratrice trevigiana caduta in casa proprio durante lo smart working. In un primo momento l’Istituto aveva negato che si trattasse di un incidente sul lavoro ma, dopo un ricorso, ha riconosciuto l’«occasione di lavoro», ovvero il collegamento (essenziale) tra l’infortunio e l’attività lavorativa. «Questo caso - spiega Valentina Dalle Feste, responsabile sicurezza della Cgil di Treviso, che ha seguito la lavoratrice - ci induce a riflettere sull’adeguatezza della normativa sullo smart working, se cioè non sia il caso di aggiornarla per garantire maggiormente la sicurezza di milioni di lavoratori».

Nel 2020 gli infortuni sul lavoro sono diminuiti del 13,6% rispetto al 2019, sia perchè si è lavorato meno (tra lockdown, chiusure varie e cassa integrazione), sia perché i lavoratori si sono mossi di meno verso gli uffici: gli infortuni in itinere si sono ridotti del 38,3 per cento.

Gli altri Paesi Ue

Un elemento che potrebbe diventare rilevante ai fini della sicurezza è l’occasionalità del lavoro agile, o la sua programmazione su larga scala, magari riducendo i posti disponibili nella sede aziendale. È una distinzione che si ritrova nel manuale operativo sui profili di salute e sicurezza sul lavoro agile che sta per essere pubblicato da Adapt. Secondo l’associazione, quando lo smart working è programmato per un determinato numero di giorni alla settimana o al mese, vale la disciplina stabilita dall’articolo 3, comma 10 del Dlgs 81/2008 sulla sicurezza, che impone il rispetto delle norme previste per i videoterminalisti a tutti coloro che lavorano continuativamente a distanza.

«In Francia e Spagna - fanno notare dall’associazione - sono state aggiornate le norme sulla sicurezza, prevedendo che il datore di lavoro debba fare una valutazione dei rischi legati allo smart working, e che, se dispone di elementi insufficienti per valutare l’adeguatezza della sede di lavoro prescelta, possa effettuare un sopralluogo, anche a casa del lavoratore, con il suo consenso».

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