Contrattazione

Prescrizione ordinaria sui debiti contributivi

Le ripercussioni anche sotto il profilo contributivo (Inps e Inail ), incidono sulla base imponibile, incrementandola

di Valentina Pepe

L’eventuale riparametrazione in via giudiziale del trattamento minimo retributivo ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione si ripercuote anche sotto il profilo contributivo (Inps e Inail), andando ad incidere sulla base imponibile, incrementandola. Tale effetto assume peculiare rilievo sul versante della responsabilità solidale del Committente ai sensi dell’articolo 29, co. 2, del dlgs. 276/ 2003.

Il termine decadenziale per le iniziative del lavoratore nei confronti del Committente “entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto” (per le retribuzioni e indennità) non è estensibile anche alle azioni degli enti previdenziali (per il recupero delle contribuzioni) svolte anche nei confronti del Committente.

Sul punto, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, la Cassazione del 26 maggio 2021, numero 14700) – andando a mutare il precedente consolidato orientamento della suprema Corte e le indicazioni rese dallo stesso istituto previdenziale (Circolare 5 dell'11 febbraio 2011 e Messaggio 3523 del 29 febbraio 2012) - ha escluso l'applicabilità del termine di decadenza biennale – alle pretese creditorie previdenziali azionabili nei confronti del Committente responsabile in solido ex articolo 29, co. 2, dlgs 276/2003 – assoggettando l'Ente previdenziale al solo rispetto del termine di prescrizione della pretesa contributiva; termine che varia da dieci a cinque anni, a seconda che il lavoratore interessato (od i superstiti) presenti o meno denuncia di omissione contributiva (articolo 3, co. 9, lett. a), Legge 335 del 1995).

Ciò, pertanto, espone la parte committente al possibile rischio di azioni da parte degli entri previdenziali per un più ampio periodo rispetto al regime dei crediti retributivi.

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